E’ responsabile disciplinarmente l’avvocato che affida compiti alla sostituta senza controllarne l’esecuzione
Il CNF si è recentemente espresso riguardo il caso di responsabilità di un avvocato sui compiti lavorativi della sua sostituta. Infatti, se il legale sollevava motivi di responsabilità diretta da parte della stessa sostituta, la sentenza n.219/2020 non lascia margini di dubbio. Infatti, si definisce “violazione deontologica” il caso in cui un avvocato affidi “a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente […] omettendo di verificarne l’esecuzione”.
Violazione deontologica avvocato: egli è responsabile anche per il fatto del sostituto
Succede che all’Auls della Romagna venga notificato, a istanza di un avvocato -creditore precedente, un atto di pignoramento presso terzi. Poi, succede che all’avvocato venga comunicato via pec l’avvenuto pagamento della somma, prima ancora della stessa notifica dell’atto. Perciò, avendo assolto al suo obbligo di legge, il terzo -debitore- non compare all’udienza indicata in suddetto atto.
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Tuttavia, nel corso dell’udienza, non viene dato atto di tale comunicazione, dunque il Giudice emette ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.). A questo punto, l’Ausl diffida l’avvocato dal procedere esecutivamente nei suoi confronti, però tale diffida rimane senza effetto. A questo punto, il Consiglio Distrettuale di Disciplina avvia un procedimento nei confronti dell’Avvocato.
Ed è proprio lo stesso CDD a dichiarare l’Avvocato responsabile della violazione “del dovere di esercitare l’attività professionale con lealtà e correttezza e del dovere di verità”. Inoltre, se la mancata produzione fosse effettivamente addebitabile al sostituto, l’avvocato avrebbe avuto comunque molteplici occasioni per rimediare. La sentenza successiva, del CNF, conferma tale provvedimento evidenziando la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e verità da parte dell’Avvocato.
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