Consiglio di Stato elimina l’obbligo dei 5 affari l’anno per rimanere avvocati
Attualmente, in Italia, per rimanere iscritti all’albo, vige l’obbligo di esercitare la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Ciò si concretizza con il vincolo dei cinque affari annui: se si scende sotto questa soglia, si è esclusi dall’albo. Tuttavia, dopo le raccomandazioni dell’Ue, il ministero sembrerebbe voler modificare il decreto, non senza polemiche da parte del CNF.
Il vincolo dei cinque affari annui è destinato ad avere vita breve.
In Italia, per rimanere iscritti all’albo, vige l’obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense. Ne consegue l’obbligatorietà di trattare almeno cinque affari l’anno, pena esclusione dall’albo nazionale. Tuttavia, secondo la Commissione dell’Unione Europea, questa norma limiterebbe la flessibilità intrinseca alla professione stessa dell’avvocato.
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Infatti, secondo l’Ue: “non sembra esservi alcun nesso tra l’obbligo di trattare almeno cinque affari per ciascun anno e la garanzia del corretto esercizio della professione di avvocato”. Al contrario, si rivelerebbero molto più utili al mantenimento della competenza, i corsi di formazione continua, per aggiornamenti. Dunque, al fine di scongiurare un aggravamento della procedura di infrazione, il Ministero della Giustizia decide di modificare il decreto.
Tuttavia, alla decisione di modifica del decreto, si contrappone la volontà del CNF, a favore della soglia minima dei cinque affari. In questo quadro, si inserisce il parere del Consiglio di Stato: viene adottato il decreto, in linea con l’impegno europeo. Infine, considerando la formulazione della nuova norma, i giudici amministrativi specificano che non compromette la tutela dei destinatari dei servizi.
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