Se l’avviso di giacenza è affisso alla porta, l’indirizzo è identificato
Secondo la Cassazione (ordinanza n.22983/ 2021), la presenza dell’avviso di giacenza sulla porta del contribuente destinatario dimostra che l’agente ha individuato correttamente la residenza o dimora. Dunque, l’indicazione specifica del numero interno non pare imprescindibile, bastando i più generici via e numero civico.
L’avviso di giacenza sulla porta dimostra l’avvenuta individuazione dell’indirizzo destinatario
Succede che venga recapitato al domicilio del destinatario un avviso di giacenza -comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria- recante l’indirizzo, ma privo dell’interno del civico di riferimento. Succede inoltre che la Commissione Tributaria Regionale confermi la legittimità di tale comunicazione ritenendo corretta l’eseguita notifica dell’avviso di accertamento -che ne costituisce il presupposto. Succede quindi che il contribuente ricorra in Cassazione lamentando -da un lato- tale mancanza d’indicazione dell’interno dell’appartamento e -dall’altro lato- la difformità tra indirizzo di notifica e certificato storico di residenza.
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Tuttavia, per la Cassazione, le censure del contribuente sono infondate. In effetti, “la notifica dell’avviso avveniva presso l’indirizzo del contribuente -art. 8 L. n. 890/82 e art. 140 c.p.c.-, depositando il piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna, seguito dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario di avvenuto deposito in busta chiusa”. Ora, poiché tale busta non veniva ritirata, la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata per compiuta giacenza. Quindi, l’avviso di ricevimento, dove si dava atto delle eseguite formalità: affissione di avviso di giacenza alla porta di casa, deposito del piego presso l’ufficio postale e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, che -datato e sottoscritto dall’agente postale- veniva restituito al mittente con annotazione in calce dei motivi della restituzione.
Alla luce di quanto emerso, essendosi svolte regolarmente le operazioni di notifica, emerge in modo chiaro che la mancata indicazione dell’interno del civico non assume alcun rilievo. Ed in effetti, l’avviso di giacenza affisso alla porta del contribuente dimostra esattamente questo: l’agente ha esperito tutte le formalità previste in caso d’irreperibilità relativa, non assoluta. Infine, ai fini della notifica, per l’individuazione di dimora o residenza, via e numero civico sono coordinate necessarie e sufficienti.
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