Le nuove regole sugli autovelox sono ormai entrate in vigore. Dal 12 luglio 2026 è infatti operativo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ridefinisce il sistema di omologazione dei dispositivi utilizzati per il controllo elettronico della velocità, ponendo fine a una lunga stagione di incertezze interpretative e contenziosi.
Il provvedimento rappresenta una risposta alla sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024 della Corte di Cassazione, che aveva stabilito un principio destinato a incidere profondamente sulla validità delle sanzioni: gli accertamenti effettuati con dispositivi soltanto approvati, ma privi della prescritta omologazione, non possono ritenersi legittimi.
Per superare questo scenario, il decreto ministeriale dell’8 giugno 2026 ha disciplinato in modo organico la procedura di omologazione prevista dall’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
La principale novità riguarda i dispositivi già presenti sul territorio nazionale. Sono 25 i modelli di autovelox, telelaser e tutor che vengono considerati automaticamente omologati, in quanto approvati secondo i requisiti tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017. Si tratta di circa 3.150 apparecchiature già in uso alle forze di polizia, che possono continuare a essere impiegate per il controllo della velocità.
Diversa, invece, la situazione per i dispositivi approvati prima del 2017. Circa 850 apparecchiature, almeno per il momento, non possono essere utilizzate, in attesa che i produttori richiedano e ottengano la nuova omologazione prevista dal decreto. Sarà infatti necessario dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici e delle verifiche di laboratorio richieste dalla nuova disciplina.
Il decreto introduce anche regole più rigorose sui controlli tecnici. La taratura iniziale e quella periodica dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori LAT accreditati, chiamati a certificare il corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione durante tutto il loro ciclo di vita.
Le conseguenze del mancato rispetto delle verifiche sono particolarmente stringenti. Se la taratura annuale non viene eseguita entro i termini previsti, il dispositivo deve essere immediatamente ritirato dal servizio. Inoltre, qualora trascorrano più di tre anni dall’ultima verifica positiva senza una nuova taratura, sarà necessario ripetere la procedura di taratura iniziale prima della rimessa in funzione.
La sola omologazione, tuttavia, non è sufficiente. Il decreto richiama infatti anche gli obblighi introdotti dal decreto ministeriale n. 305 del 18 agosto 2025, che ha istituito la piattaforma telematica del Ministero dedicata al censimento dei dispositivi di rilevazione della velocità.
Ogni apparecchiatura deve essere regolarmente registrata nella banca dati ministeriale, poiché l’inserimento costituisce una condizione essenziale per il legittimo utilizzo da parte degli organi di polizia. Senza tale registrazione, anche un dispositivo omologato non può essere impiegato validamente per l’accertamento delle violazioni.
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