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Camere penali, ‘Cybersicurezza’: alcune riflessioni sul d.d.l. c.1717 del Governo

Secondo la Giunta e l’Osservatorio doppio binario delle Camere Penali, il DDL C. 1717, con la sua enfasi sull’efficienza a tutti i costi, rischia di minare le garanzie processuali dell’indagato e di innescare una deriva verso la criminalizzazione eccessiva. L’analisi evidenzia l’ampliamento delle intercettazioni telefoniche e la limitazione del diritto di difesa, sollevando dubbi sulla loro coerenza con i principi costituzionali e giurisprudenziali. Il documento propone una riflessione critica sull’adeguatezza di questo approccio repressivo per contrastare la criminalità informatica.

Ecco il documento integrale: 

I ritmi incalzanti del processo di fagocitazione delle garanzie processuali dell’indagato ed il parallelo tentativo di marginalizzazione delle “occasioni” di contraddittorio tra le parti nella formazione della prova in nome della onnivora ed autoritaria logica “dell’efficientismo a tutti i costi”, consentono di abbandonare la retorica dello stupore dinanzi alla ennesima iniziativa in tal senso intrapresa dal Legislatore.

Come già rilevato nel Documento congiunto dell’Osservatorio Scienza Processo e Intelligenza Artificiale e della Giunta del 22/3/2024 -allorquando si sollevavano “forti perplessità per le soluzioni di intervento legislativo delineate nel disegno di legge C. 1717 Governo” anzitutto perché “la condivisibile esigenza di implementare le sovrastrutture di sicurezza a presidio dei sistemi pubblici e privati di cybernetica […] non richiedeva di intervenire, quantomeno non in misura prevalente, sul sistema sanzionatorio penale”- l’incedere dell’iter legislativo culminato con l’approvazione in Senato del 19.6.2024 del richiamato d.d.l., ha consentito il concretizzarsi dell’intravisto rischio di deriva pan penalistica: il ricorso allo strumento punitivo (o all’inasprimento di quello già esistente) quale simbolica, ma il più delle volte, inefficace, soluzione al complicarsi-articolarsi- aggravarsi di più o meno note istanze antigiuridiche.

La prima impressione emergente da un’organica disamina del Capo II “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacco a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari” del d.d.l. è quella di un utilizzo “finalistico” del trattamento sanzionatorio.

Da un lato, la scelta di intervenire sugli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, ampliandone la forbice di pena edittale, – o a voler essere più precisi, portandone il massimo edittale oltre i cinque anni di reclusione – ha innestato quell’indiscriminato fenomeno attrattivo delle succitate fattispecie criminose tra i reati non colposi per i quali, al ricorrere dei presupposti di legge, sono consentite le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione ai sensi dell’art. 266 co. 1 lett a) c.p.p.

Dall’altro, l’introduzione di un nuovo comma 3 bis all’art. 13 d.l. 152/1991 estende l’applicazione della normativa ivi prevista – derogatoria in chiave di presupposti necessari per autorizzare l’attività di intercettazione nell’ambito dei delitti di criminalità organizzata- alle fattispecie sopra elencate. Opzione legislativa che, tuttavia, prescindendo da quel progressivo processo di stratificazione di interventi giurisprudenziali – tanto nomofilattici quanto costituzionali – volti ad elaborare una giustificazione al sacrificio delle garanzie costituzionali (diritto alla riservatezza dell’individuo) ivi compresse, opera una rischiosa semplificazione foriera di un difetto di coordinamento con i principi giurisprudenziali frutto di quella elaborazione.

Di fatto si è trattato di un intervento sostanzialmente emergenziale che mal si concilia con un auspicabile processo di analisi, approfondimento, conoscenza e sedimentazione di nuove realtà criminogene.

La portata offensiva delle condotte attenzionate resta invariata, sono le modalità di realizzazione del reato che evolvono; in tal senso la norma penale, per legge generale ed astratta, -e pur sempre nei limiti del divieto di analogia in malam partem- avrebbe consentito già nella precedente formulazione di approntare un’efficace e dissuasiva risposta sanzionatoria.

Sotto altro versante l’art. 17 del d.d.l nell’introdurre il n. 7-ter) all’art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., e nell’operarne l’espresso richiamo ad esso nell’art. 406 co. 5 bis c.p.p., determina, per i reati colà indicati, il venir meno del diritto dell’indagato a vedersi notificata la richiesta di proroga del termine delle indagini con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni, di cui all’art. 406 co. 3 c.p.p.

A ben vedere, tale scelta di esautorazione della difesa dal contraddittorio, comporta una pregiudiziale rinuncia all’apporto conoscitivo che quella potrebbe introdurre in ambiti di ancora incerta intelligenza, frutto di un limite culturale, peraltro in aperta contraddizione con le spinte legislative che vanno nella direzione di un avvocato specialista.

L’idea generale che se ne ricava è che il rimedio alla complessità dei fenomeni criminali non passi attraverso l’affermazione di un’esigenza di maggiore specializzazione dell’organo inquirente – che costituisce, invece, un ulteriore obiettivo da raggiungere con la separazione delle carriere -, ma lo si ricerchi, quel rimedio, con deroghe al regime ordinario con grave compromissione di diritti di rango costituzionale.

Roma, 24 giugno 2024

La Giunta

L’Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo


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Diffamazione: La Cassazione fa chiarezza sugli elementi essenziali del reato

donna stanza scura

Spazio minimo in carcere: la Cassazione stabilisce i criteri

Roma, 26 giugno 2024 – La Corte di Cassazione, con una serie di recenti sentenze (fra cui la n. 24997 del 25 giugno 2024), ha fatto chiarezza sui criteri da utilizzare per la valutazione dello spazio minimo vitale da garantire ad ogni detenuto, stabilendo importanti principi per il rispetto dei diritti umani in carcere.

Spazio calpestabile e arredi:

La Suprema Corte ha stabilito che ai fini del calcolo dello spazio minimo di tre metri quadrati per detenuto, si deve considerare esclusivamente la superficie calpestabile, ovvero quella che permette il normale movimento all’interno della cella.

In altre parole, non devono essere computati gli arredi fissi al suolo, come letti a castello o mobili pensili, a condizione che questi siano posizionati in modo da non ostacolare la libertà di movimento del detenuto.

Fattori compensativi:

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la presunzione di violazione dell’articolo 3 della CEDU (Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo) derivante da uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati può essere superata se sussistono congiuntamente dei fattori compensativi.

Tali fattori possono includere:

  • La breve durata della detenzione
  • Le dignitose condizioni carcerarie in generale
  • La possibilità per il detenuto di svolgere attività al di fuori della cella

Inoltre, quando lo spazio individuale si trova tra i tre e i quattro metri quadrati, i fattori compensativi, unitamente ad altri elementi negativi, concorrono alla valutazione complessiva delle condizioni di detenzione.

Letto singolo:

Un punto importante riguarda il letto singolo: il suo spazio non deve essere computato nel calcolo dello spazio minimo vitale.

Anche se non fissato al suolo, il letto singolo è considerato un arredo tendenzialmente fisso, ingombrante e difficile da spostare, che può compromettere la libertà di movimento del detenuto nella cella.

Casi particolari:

La Cassazione ha precisato che i principi sopraelencati si applicano anche alle celle destinate a ospitare due detenuti: in questo caso, lo spazio minimo complessivo da garantire ai due detenuti deve essere di almeno sei metri quadrati.

Nei casi in cui la cella sia dotata di soppalco, lo spazio utile ai fini del calcolo dello spazio minimo vitale è quello ricavabile al piano terra, non potendo il soppalco essere considerato come superficie immediatamente fruibile dal detenuto.


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Diffamazione: La Cassazione fa chiarezza sugli elementi essenziali del reato

Roma, 26 giugno 2024 – La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25026 del 25 giugno 2024, ha fatto chiarezza sugli elementi essenziali che configurano il reato di diffamazione, offrendo una linea guida precisa per distinguere le semplici critiche o opinioni personali da veri e propri atti diffamatori.

Non basta la mera astratta conformità al reato: Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente che la condotta rientri astrattamente nella fattispecie di reato prevista dall’articolo 595 del codice penale. Affinché sussista la diffamazione, è necessario che la condotta sia concretamente offensiva, ovvero idonea a ledere in modo concreto la reputazione della persona offesa.

Valutazione caso per caso: La valutazione dell’offensività spetta al giudice, che deve procedere ad un’analisi attenta e scrupolosa di ogni singolo caso, tenendo conto di una serie di fattori tra cui:

  • Le espressioni utilizzate: La gravità delle parole adoperate, il loro significato letterale e implicito, il contesto in cui sono state pronunciate o diffuse.
  • La posizione della persona offesa: Il ruolo sociale e professionale ricoperto dalla persona offesa, la sua sensibilità all’offesa e il suo grado di esposizione al pubblico.
  • Le modalità di diffusione: Il numero di persone a cui le espressioni sono state diffuse e il canale utilizzato per la diffusione (ad esempio, social media, testate giornalistiche, televisione).

Esempi di condotte diffamatorie: La Cassazione, pur non fornendo un elenco esaustivo, ha offerto alcuni esempi di condotte che possono essere considerate diffamatorie:

  • Attribuire alla persona offesa fatti non veri o comunque suscettibili di ledere la sua reputazione, anche se presentati come opinioni o supposizioni.
  • Offendere la persona offesa con espressioni ingiuriose o comunque offensive, anche se non contenenti affermazioni di fatto.
  • Diffondere informazioni negative sulla persona offesa, anche se vere, senza alcun giustificato motivo o senza rispettare le dovute cautele.

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La scomparsa di Roberta Guaineri: un addio commovente da parte della Camera Penale di Milano

La scomparsa di Roberta Guaineri: un addio commovente da parte della Camera Penale di Milano

La notizia della scomparsa di Roberta Guaineri ha sconvolto e addolorato profondamente la comunità forense, e non solo, di Milano. Guainieri, nota per il suo impegno come avvocata penalista e per il suo contributo alla vita politica e sportiva milanese, lascia un vuoto incolmabile, come ricordato nel testo di un messaggio a firma della Camera penale di Milano, che ha voluto ricordarla con parole cariche di affetto e stima: “Roberta era tante cose, bravissima collega penalista, iscritta da sempre alla Camera Penale, politica, ex assessore allo sport del Comune di Milano, già componente del Consiglio giudiziario, ex Consigliere dell’Ordine e molto altro. Ma per noi, tutti accomunati dalla stessa passione per lo sport, era semplicemente un’amica e compagna di imprese.”

Nel messaggio si sottolinea come la loro amicizia fosse profondamente legata alla comune passione per lo sport. Innumerevoli erano i momenti condivisi tra gare e allenamenti: “Il nostro dialogo, quando ci incontravamo, era secco ed essenziale, ‘Cosa stai preparando? Qual è la tua prossima gara? Ti stai allenando?'”.

Difficile è per i colleghi penalisti raccontare tutte le avventure sportive vissute da Roberta, tra maratone, gran fondo di ciclismo e nuoto, gare di triathlon. Ogni mercoledì mattina, da marzo a novembre, l’appuntamento sportivo alle 6:30 presso la Conca del Naviglio Pavese era un momento irrinunciabile per il gruppo di amici. Insieme, pedalavano fino alla Certosa di Pavia e ritorno.

Roberta Guaineri, con il suo spirito vitale e solare, lascia un segno indelebile in coloro che l’hanno conosciuta. “Amica cara, vitale e solare, ci mancherai, ma quando pedaleremo lungo il Naviglio sarai sempre con noi, nei nostri cuori”.

La comunità legale e sportiva di Milano si unisce nel dolore per la perdita di una figura tanto amata, ricordando Roberta Guaineri non solo per i suoi successi professionali, ma soprattutto per la sua umanità e il suo contagioso entusiasmo.


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L’avvocato: un’etica rigorosa per un ruolo cruciale

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L’avvocato: un’etica rigorosa per un ruolo cruciale

L’avvocato, pilastro del sistema giuridico e garante dei diritti, riveste un ruolo sociale e costituzionale di assoluta peculiarità. Tale rilevanza impone un’etica rigorosa, con una valutazione più severa del requisito della “condotta irreprensibile” rispetto ad altre professioni.

La sentenza n. 64 del 13 marzo 2024 del Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti):

  • Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha confermato la decisione di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di non iscrivere un soggetto al registro dei praticanti a causa di una condotta non irreprensibile.
  • Nonostante l’iscrizione precedente del soggetto al registro dei commercialisti, il CNF ha ritenuto che la maggiore responsabilità etica degli avvocati richieda una valutazione più rigorosa della loro condotta.
  • Il CNF ha sottolineato il ruolo cruciale degli avvocati nella tutela dei diritti fondamentali e nell’accesso alla giustizia, a maggior ragione necessitando di una valutazione più stringente del loro profilo etico.

Implicazioni:

  • Gli avvocati devono mantenere i più alti standard etici per preservare l’integrità della professione legale.
  • La valutazione della “condotta irreprensibile” per gli avvocati va oltre le condanne penali e considera l’intero comportamento e la reputazione.
  • La decisione del CNF rafforza la distinzione tra le aspettative etiche per gli avvocati e quelle per altre professioni.

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Quando un avvocato è tenuto a restituire il compenso in caso di mancato adempimento professionale

In caso di mancato adempimento professionale, l’avvocato è tenuto a restituire, in tutto o in parte, il compenso già incassato per attività non svolta. Tuttavia, tale obbligo – anche deontologico – non sorge immediatamente e automaticamente alla richiesta del cliente che lamenta l’inadempimento dell’avvocato agli obblighi derivanti dall’assunzione del mandato.

Punti chiave:

  • L’avvocato ha diritto a trattenere il compenso fino a quando un provvedimento giudiziale non lo dichiari inadempiente e lo condanni al pagamento.
  • L’ammontare del rimborso in caso di inadempimento parziale sarà determinato dal giudice.
  • Anticipare l’obbligo di restituire il compenso alla mera richiesta del cliente, e addirittura subordinare a tale adempimento l’evitazione di una sanzione disciplinare, violerebbe il diritto di difesa.
  • L’avvocato deve avere la possibilità di contestare e difendersi dalle pretese del cliente.

Conseguenze:

  • Un avvocato non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari per il mancato rimborso immediato del compenso su richiesta del cliente.
  • L’avvocato ha il diritto di difendersi in giudizio dalle pretese del cliente.
  • L’ammontare del compenso da rimborsare sarà determinato da un giudice in base alle specifiche circostanze del caso.

Sentenza n. 66 del 13 marzo 2024 del Consiglio Nazionale Forense


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Gli appuntamenti dell’Associazione Nazionale Magistrati dal 24 al 30 giugno

logo associazione nazionale magistrati

Gli appuntamenti dell’Associazione Nazionale Magistrati dal 24 al 30 giugno

La settimana dal 24 al 30 giugno si preannuncia ricca di appuntamenti significativi organizzati dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). Ecco gli incontri principali in programma:

Giovedì 27 giugno – Separare e sorteggiare: un confronto

Milano, ore 9.30 – Presso l’Università degli Studi di Milano (Aula 113) in Via Festa del Perdono, 3, si terrà un importante confronto sul tema “Separare e sorteggiare”. L’evento vedrà la partecipazione del presidente dell’ANM, Giuseppe Santalucia, che interverrà per discutere le prospettive e le implicazioni della separazione delle carriere e del sorteggio all’interno della magistratura.

Venerdì 28 giugno – Accesso alla magistratura: test psico-attitudinali e formazione

Milano, ore 9.00 – Sempre all’Università degli Studi di Milano, nel Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” (Aula Guido Galli) in Via Festa del Perdono, 3, si svolgerà un incontro dedicato all’accesso alla magistratura con un focus particolare sui test psico-attitudinali e la formazione. L’iniziativa è organizzata dall’ANM e vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama giuridico e accademico italiano.

Tra i relatori ci saranno:

  • Giuseppe Santalucia, Presidente dell’ANM
  • Silvana Sciarra, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura
  • Daniela Milani, Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Statale di Milano
  • Sarantis Thanopulos, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana
  • Giacomo Oberto, Segretario dell’Unione Internazionale Magistrati

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Ufficio per il Processo: immissione in servizio per 3352 nuovi addetti

Riforma, Nordio: “Testo non blindato ma aperto al dialogo”

giudici di pace

Ufficio per il Processo: immissione in servizio per 3352 nuovi addetti

Un nuovo nutrito contingente di Addetti all’Ufficio per il processo ha preso servizio nei giorni scorsi. Sono 3.352 addetti, su un totale di 3.840, cioè l’87% dei vincitori, che hanno provveduto alla scelta della sede e alla firma del contratto individuale di lavoro. 42mila il numero complessivo dei partecipanti.

L’immissione in ruolo consentirà di prestare servizio per almeno 24 mesi – fino al 30 giugno 2026 – e poter, quindi, accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026, come previsto dal decreto-legge 19/2024. I nuovi addetti si aggiungono a quelli già assunti, il cui contratto di lavoro è stato prorogato fino al 30 giugno 2026, in forza del decreto legge 215/2023.

L’innesto di nuovi addetti, che consentirà agli uffici giudiziari di avere un importante supporto per lo svolgimento delle attività, è una iniziativa in linea con i target del Pnrr. Si conferma così l’impegno assunto dal Ministero a colmare l’annoso problema della carenza di organico.

E’ previsto, inoltre, a breve un nuovo scorrimento della graduatoria, per integrare le scoperture di organico presenti ancora in taluni distretti.


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Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha partecipato alla XIV edizione del Taormina Book Festival, intervenendo durante il panel dedicato alla “Riforma della giustizia e separazione delle carriere”.

Due sono stati i temi principali della conversazione: “Stiamo esercitando il mandato affidatoci dagli elettori” e “la parola ai cittadini”. Questi principi sono stati ribaditi da Nordio come fondamenta della riforma in corso.

Durante il suo intervento, il Ministro ha affrontato numerosi argomenti riguardanti la riforma della giustizia. Ha sottolineato che il testo della riforma non è “blindato” ma aperto al dialogo, specificando che eventuali modifiche potranno essere apportate purché migliorative e rispettose del mandato elettorale.

Nordio ha poi ricordato che la separazione delle carriere è un principio consolidato nei Paesi anglosassoni e ha ribadito che il testo di revisione costituzionale si basa sull’indipendenza e autonomia della magistratura nelle sue funzioni requirente e giudicante. Questo principio è saldamente ancorato nella Costituzione italiana e non può essere messo in discussione.

Un altro punto cruciale del discorso del Ministro ha riguardato l’istituzione dell’Alta Corte, definita come “la vera rivoluzione” della riforma. Questa nuova istituzione avrà funzioni disciplinari e sarà caratterizzata dal sorteggio, garantendo così la selezione di personalità di alto livello come elemento di garanzia.

Infine, Nordio ha espresso l’auspicio di ottenere una “larga maggioranza” parlamentare per l’approvazione del testo. Tuttavia, ha affermato che anche un eventuale passaggio referendario sarebbe positivo, poiché permetterebbe ai cittadini di esprimersi direttamente su temi che li riguardano da vicino. Nordio si è detto fiducioso che la maggioranza dei cittadini sarebbe favorevole alla riforma proposta.


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Dopo più di 10 anni di rinvii, il Governo oggi in Prefettura a Pordenone ha dichiarato la disponibilità, dopo aver reperito 51 milioni e aver appianato alcune problematicità di natura giuridica, a firmare il contratto con la ditta che dovrà realizzare l’Istituto Penitenziario di San Vito al Tagliamento.
Il nuovo istituto avrà una capienza di circa 300 detenuti. Orgoglioso del lavoro del Governo Meloni: la risposta al sovraffollamento carcerario è la realizzazione di nuove strutture, non provvedimenti svuota carceri che erodono la certezza della pena e rappresentano il colpo di spugna dello Stato rispetto alla sicurezza.
È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.
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