E’ possibile inviare a mezzo PEC l’atto di denuncia-querela sottoscritto analogicamente dal cliente?

Le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio del 9 novembre 2020, stabiliscono che non è ammessa la scansione di immagini per l’atto.

E’ possibile inviare atto di denuncia-querela sottoscritto digitalmente dal cliente (se munito di firma digitale). Per il cliente che sottoscrive analogicamente l’atto sarà possibile:
– allegare al messaggio PEC la denuncia querela in formato PDF sottoscritta dal solo difensore quale atto ed allegare, al medesimo messaggio, la copia informatica (ottenuta mediante scansione), della denuncia querela sottoscritta dal cliente con autenticazione analogica della firma da parte del difensore. La copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale dal difensore ai sensi dell’art. 22 Codice Amministrazione Digitale (https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo2_sezione1_art22.html );
– redigere l’atto di denuncia querela in formato PDF testo con inserimento dell’immagine relativa alla sottoscrizione del cliente ed autentica di firma analogica da parte del difensore.

Quale firma digitale posso utilizzare per sottoscrivere gli atti?

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES (firma PDF), e CAdES (la firma cambia l’estensione del file che diventa .P7M). Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
Alcuni uffici hanno emanato indicazioni per l’utilizzo della sola firma PAdES. Ferma restando la validità dell’atto trasmesso sottoscritto con entrambe le tipologie di firma, si raccomanda di utilizzare la firma PAdES per la trasmissione-invio degli atti in quanto la stessa risulta leggibile da parte della Cancelleria senza scarico di programmi di lettura.

Quale formato deve avere l’atto da allegare al messaggio PEC per l’invio-deposito a valore legale?

L’atto è in formato PDF testo ed è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è pertanto ammessa la scansione di immagini), è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. Si raccomanda di seguire le indicazioni pubblicate dagli uffici giudiziari in quanto, è stata ammessa anche la sottoscrizione con firma digitale di atti scansionati per quegli atti in cui l’avvocato svolge funzioni di autentica della firma della parte assistita (es. nomine, procure, querele).

Quale casella PEC di destinazione devo utilizzare per effettuare validamente l’invio-deposito dell’atto?

Devono essere utilizzati esclusivamente gli indirizzi PEC attribuiti ai singoli uffici giudiziari come pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici
(http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Allegato_ElencoCasellePEC_20201112_2.pdf).
Molti uffici, per ragioni organizzative, hanno pubblicato indicazioni contenenti criteri di destinazione delle tipologie di atti per singola casella. Si raccomanda di seguire le indicazioni pubblicate dagli uffici al fine di consentire una più agevole gestione dei depositi, ferma restando la validità dell’invio-deposito dell’atto alle caselle di PEC indicate per singolo ufficio

Posso depositare gli atti di cui all’articolo 415 bis comma 3 c.p.p. se la mia nomina è stata rilasciata in sede di identificazione o d’ufficio?

Sì, ma è preliminarmente necessario ottenere l’abilitazione dalla Procura. A tal fine è necessario utilizzare la funzione presente nel Portale: “Sollecito annotazione Nomina”, con cui l’avvocato ha la possibilità di inviare alla Procura un sollecito ad annotare all’interno di SICIP la propria nomina, già depositata in forma cartacea o contenuta all’interno di un verbale di identificazione ed elezione/dichiarazione di domicilio già presente agli atti.

Con l’accettazione del sollecito da parte delle segreteria, l’avvocato è associato al procedimento in SICP e può quindi inviare seguiti dal Portale. Tale funzione non permette l’allegazione di documenti

Il deposito telematico della nomina è obbligatorio presso gli uffici del PM?

Il deposito della nomina mediante Portale consente l’accesso al fascicolo da parte del difensore e, conseguentemente, il deposito degli atti obbligatori successivi.
L’art. 24 del DL 137/2020 non prevede espressamente tra gli atti da depositarsi obbligatoriamente in via telematica la nomina. Tuttavia il Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid19”http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_disposizioni_dgsia_per_portale_d
eposito.pdf), richiamato da quello del 4.11.2020 emesso successivamente all’entrata in vigore del DL 137/2020, prevede all’art. 5 il deposito della nomina mediante Portale quale requisito per il deposito degli atti obbligatori successivi.
Il combinato disposto delle norme in esame permette di sostenere che gli atti di nomina intervenuti dopo la notifica dell’avviso ex 415 bis c.p.p. devono essere trasmessi esclusivamente tramite Portale.

Ciò è necessario per poter essere poi abilitati a trasmettere atti successivi. Le nomine da depositare in procedimenti penali in fase di indagine ma antecedenti alla notifica dell’avviso
ex art. 415 bis, devono invece essere trasmesse via PEC o depositate in originale.

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