Aggiornamenti dal 1° marzo per la presentazione delle domande per assegni familiari
Il 28 febbraio INPS pubblica la Circolare n. 34 che ha per oggetto l’assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nello specifico, si tratta di nuove disposizioni attive dal 1° marzo dopo l’istituzione dell’Assegno unico e universale. Ossia, al decreto legislativo n. 230/2021 in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.
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Novità su Assegni famigliari e ANF: ecco la Circolare INPS con le specifiche
Dunque, ecco le novità in vigore dall’emanazione di questa Circolare. Innanzitutto, non si riconoscono più alcune prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari. Nello specifico, ci si riferisce ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico.
Invece, continueranno a riconoscersi le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari per i nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione di:
- Coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- fratelli, sorelle;
- nipoti di età inferiore a 18 anni. Oppure:
“senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.”
Ora, in merito ai nuclei orfanili si ricorda che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa:
- sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
- abbia un’età inferiore a 18 anni. Oppure:
“maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).”
Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile si compone da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari. Tuttavia, sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico.
Novità su Assegni famigliari e ANF dal 1 marzo
Ora, parliamo del caso in cui il nucleo familiare si componga dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e continua impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. In questo caso specifico si potrà richiedere l’ANF.
Infine, una precisazione in relazione all’Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999. A partire dal 1° marzo 2022 non potranno più accogliersi le domande per l’ottenimento di tale prestazione. Effettivamente, vengono meno i requisiti che tale sentenza prevede.
Inoltre, l’Assegno per il nucleo familiare non si potrà più erogare nei casi di:
- collocamento del minore;
- accasamento;
- collocamento etero-familiare, per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico.
Quindi, dal 1° marzo 2022, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare se nel nucleo familiare c’è:
- Almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni;
- Un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico.
Domanda prestazione ANF
Dopo i 21 anni, per i figli – non disabili – per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si può presentare domanda per la prestazione ANF. Tuttavia, vale esclusivamente per soggetti diversi dai figli, ad esempio:
- Coniuge;
- Eventuali sorelle, fratelli;
- Nipoti.
Con figli con meno di 21 anni, si potrà richiedere la prestazione ANF per i soggetti sopracitati a patto di alcuni requisiti. Questi ultimi si leggono al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021.
In particolare, la prestazione ANF si potrà riconoscere per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:
- un figlio minorenne a carico;
- un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età.
Per quanto riguarda quest’ultimo, devono ricorrere una delle seguenti condizioni:
- frequentare di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgere un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- essere disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgere il servizio civile universale
- figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
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