2 Marzo 2021

licenziamento illegittimo articolo 18

Articolo 18 incostituzionale. Vale sempre l’obbligo di reintegra

Un giudice del Tribunale di Ravenna ha posto la questione della costituzionalità dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

L’articolo, con le modifiche apportate dalla Legge Fornero (legge 92/2012), violerebbe i principi sanciti dagli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione.

Secondo il giudice, il licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa e quello per mancanza di giustificato motivo presentano lo stesso livello di gravità, pertanto dovrebbero essere tutelati allo stesso modo. Invece non è così.

La Corte Costituzionale concorda con questa ipotesi, come si evince dal comunicato del 24 febbraio, in attesa che la sentenza venga depositata.

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO

La Consulta sostiene che l’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori sia incostituzionale, almeno nella parte in cui al giudice viene data la facoltà, e non il dovere, di reintegrare il lavoratore dopo un licenziamento illegittimo.

L’incostituzionalità deriva da una disparità di trattamento tra il licenziamento per giustificato motivo e il licenziamento per giusta causa, se illegittimi, proprio in relazione alla figura del giudice. Nel secondo caso, ha l’obbligo di reintegrare il lavoratore; nel primo, è libero di applicare o meno la misura.

È questa disparità a essere in contrasto con i principi costituzionali.

Con la sua sentenza, la Consulta elimina la discrezionalità del giudice e stabilisce che la reintegra è obbligatoria in tutti i casi in cui l’insussistenza del fatto oggettivo sia accertata.

DIFFERENZE PRIMA E DOPO LA FORNERO

Vale la pena concludere questo articolo con una panoramica più approfondita dell’art. 18 (fonte: Informazione Fiscale).

Prima delle modifiche apportate dalla Legge Fornero, l’articolo 18 indicava un unico regime sanzionatorio nel caso di licenziamento illegittimo da parte di un’azienda con più di 15 dipendenti. Nessuna differenza fra ingiusta causa e ingiusto motivo. Era previsto l’obbligo di reintegra e il risarcimento danni in base ai mesi trascorsi dal licenziamento alla reintegra e non inferiore alle 5 mensilità.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 92/2012 si possono ora individuare 4 tipologie differenti:

  • la tutela reale “forte” con l’obbligo di reintegra e il risarcimento del danno, del tutto simile a quanto previsto dall’articolo nella sua forma originaria (articolo 18, comma 1);
  • la tutela realeattenuata” in caso di licenziamenti disciplinari con insussistenza del fatto, che l’obbligo di reintegra e il risarcimento calcolato sulle mensilità non lavorate fino a un massimo di 12 mensilità (articolo 18, comma 4);
  • la tutela “obbligatoria piena”, con il solo risarcimento danni, tra le 12 e 24 mensilità, per tutti i casi che non ricadono nel giustificato motivo soggettivo o nella giusta causa (articolo 18, comma 4);
  • la tutela “obbligatoria attenuataa discrezione del giudice, che può decidere per la reintegra o il risarcimento in caso di  ingiustificato motivo oggettivo (articolo 18, comma 7).

È proprio questo ultimo comma ad aver sollevato i dubbi di incostituzionalità e ad aver portato alla sentenza della Corte Costituzionale.


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