27 Maggio 2020

Art.83 Cura Italia: incostituzionale la sospensione del corso della prescrizione?

Art.83 Cura Italia: incostituzionale la sospensione del corso della prescrizione?

E se l’art. 83, quarto comma, del decreto legge n. 18 del 2020 Cura Italia fosse in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole indicato nell’art. 25, secondo comma, della Costituzione?

L’art. 83, comma 4, dl n. 18 del 2020 introduce la sospensione del corso della prescrizione:

“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303  e  308 del codice di procedura penale.”

Al secondo comma dell’art.25 della Costituzione si legge:

“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”

Il dubbio di incostituzionalità è esplicitato in due ordinanze del Tribunale di Siena prodotte il 21 maggio 2020.

Entrambe riguardano casi in cui alcuni reati contestati agli imputati sarebbero, senza l’intervento dell’art. 83, caduti in prescrizione al momento della decisione del Tribunale.

SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE E IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE SFAVOREVOLE

Secondo il Tribunale di Siena, l’illegittimità della sospensione della prescrizione risiede nel fatto che l’art.83 la rende applicabile a reati commessi prima del 9 marzo 2020. In altre parole, si tratterebbe di un’applicazione retroattiva di una disciplina penale sfavorevole.

Il Tribunale riporta che la Consulta ha in passato affermato in modo chiaro che: «nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo comma, Costituzione» (Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto 4 del considerato in diritto). Inoltre, il regime legale della prescrizione è «analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto»

Il Tribunale ha quindi evidenziato un contrasto tra la sospensione del corso della prescrizione applicabile a reati commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia e il divieto di applicare trattamenti penali sfavorevoli in modo retroattivo come indicato dalla Costituzione.

È possibile che questa potenziale illegittimità costituzionale venga superata considerando il fatto che il Cura Italia è un decreto sviluppato per gestire una situazione emergenziale? 

Non proprio.

Il Tribunale di Siena ricorda che nella giurisprudenza costituzionale si trovano chiari riferimenti al fatto che non vi possono essere eccezioni al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (Corte costituzionale, sentenza n 236 del 2011, considerato in diritto n. 13).

Come la Consulta ha esplicitato in passato: «il principio di legalità in materia penale esprime un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali […] non abbiano in nessun caso portata retroattiva» (Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto 2 del considerato in diritto);

In sostanza, i principi cardine indicati nella Costituzione non sono soggetti ad alcuna deroga o eccezione, compreso lo stato di emergenza generato da COVID-19.

Qui il testo della prima ordinanza e della seconda ordinanza.

[Fonte dell’immagine di copertina: Presidenza della Repubblica Italiana]

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