Nuovo importante intervento della Corte di Cassazione sul tema degli arbitrati irrituali in materia di lavoro. Con la sentenza n. 12278/2025, la Suprema Corte ha stabilito che un lodo arbitrale irrituale, previsto dall’articolo 6 dello Statuto dei lavoratori, non è impugnabile con l’appello ordinario, ma esclusivamente mediante ricorso in Cassazione, ai sensi dell’articolo 412-quater del Codice di procedura civile.
La vicenda trae origine da un licenziamento per giustificato motivo soggettivo avvenuto nel giugno 2020. Il lavoratore, opponendosi al provvedimento, aveva attivato la procedura arbitrale prevista dallo Statuto, ottenendo nel marzo 2021 un lodo che convertiva il licenziamento in una sanzione conservativa, pari a quattro ore di retribuzione.
Il datore di lavoro, tuttavia, non aveva dato esecuzione al lodo e il dipendente si era rivolto al Tribunale, che aveva confermato la validità della decisione arbitrale, respingendo la richiesta di annullamento avanzata dall’azienda. Quest’ultima aveva allora proposto appello, accolto dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto inapplicabile la procedura arbitrale ai licenziamenti disciplinari.
La Cassazione ha ribaltato questo orientamento, richiamando anche precedenti delle Sezioni Unite (25253/2009). Secondo i giudici di legittimità, il lodo previsto dallo Statuto ha natura irrituale e la sua efficacia vincolante discende dalla volontà delle parti. Pertanto, le eventuali impugnazioni sono ammesse unicamente in Cassazione e non con ricorso ordinario in appello. Di conseguenza, la sentenza di secondo grado è stata dichiarata inesistente per incompetenza per grado.
La Suprema Corte ha altresì escluso la possibilità di applicare il meccanismo della translatio iudicii, sottolineando come l’incompetenza per grado non consenta di salvare il procedimento impugnatorio. Inoltre, poiché il Tribunale aveva già confermato la validità del lodo, e tale decisione non era stata impugnata nei modi corretti, essa è divenuta definitiva, producendo un giudicato esterno che vincola i giudici successivi, indipendentemente dalle posizioni delle parti in giudizio.
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