27 Agosto 2021

Alcoltest valido anche su incoscienti

Alcoltest: è valido anche su incoscienti

Conducente responsabile anche senza avviso difensivo se l’incoscienza deriva da condotta illecita

La Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 28466/2021, si esprime circa il caso di un conducente in stato di ebbrezza sottoposto ad alcoltest in stato di incoscienza. Nello specifico, il soggetto in questione non sarebbe nemmeno stato avvisato dalla polizia giudiziaria di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Alcoltest: paradossale sarebbe “immunità” a conducenti la cui incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita

Succede che la Corte d’Appello confermi la sentenza di primo grado che vede responsabile Tizio per il reato art. 186, comma 2 lett. C), 2-bis e 2- sexies, cod. strada. Succede quindi che il difensore dell’imputato ricorra in Cassazione lamentando la nullità della sentenza per omesso avviso all’imputato (ex art. 114 disp. Atto cod. proc. Pen.) degli accertamenti alcolimetrici. Nella fattispecie, sarebbe contestata l’affermazione secondo cui l’imputato si trovasse in stato di incoscienza al momento dell’accertamento da parte della Polizia giudiziaria.

 

 

Succede allora che la Cassazione giudichi il ricorso come inammissibile, per i seguenti motivi:

  • L’imputato entra in ospedale in codice rosso, dunque incosciente: è lo stesso operante a confermarlo;
  • Gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetti in stato di totale incoscienza (art. 114 disp. Atto cod. proc. Pen.);
  • Affermare la correttezza della misura secondo la quale, essendo incosciente, allora non è possibile espletare valido accertamento equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità;

Infine, (4)) sarebbe paradossale attribuire un’”immunità” a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa illecita condotta. In effetti, lo scopo dell’Alcoltest -proprio come di ogni articolo del codice della Strada- è di assicurare l’incolumità degli utenti della strada. Esimere dal controllo soggetti la cui condotta è talmente illecita da costituire condizione eccezionale significherebbe introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge.

 

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