Adozione in casi particolari: è fondamentale il rapporto del bambino adottato coi parenti?
Lo scorso giovedì 24 febbraio la Corte Costituzionale si esprime nei riguardi di una questione di legittimità costituzionale. Quest’ultima la pone il Tribunale di Bologna nei confronti di un caso particolare di adozione di un minore. Ci devono essere rapporti tra il minore adottato e i parenti dell’adottante? Vediamo assieme il caso, che coinvolge l’art. 55 della Legge n. 184/1983, in combinato disposto con l’art. 300, comma 2 del Codice Civile.
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Che rapporto deve esistere per il bambino nei casi particolari d’adozione coi parenti dell’adottante?
Il caso coinvolge un padre intenzionale di due bambine di minore età, unito civilmente col proprio compagno. Egli fa ricorso alla surrogazione di maternità negli Stati Uniti e chiede:
- L’adozione delle bambine, figlie biologiche del partner;
- L’esplicito riconoscimento di un legame delle piccole con i suoi parenti.
Inizialmente, il Tribunale per i minorenni riconosceva infatti solo l’adozione, ma non tale legame di parentela. Il motivo è che questo contrasterebbe la disposizione dell’art. 55 della legge sull’adozione.
Dunque, la motivazione del ricorso si fonda sull’osservazione di quanto dice la normativa vigente italiana nel merito. Difatti, i due compagni sostengono che quest’ultima sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di tutti i figli. Inoltre, impedirebbe alle minori di godere pienamente della loro vita familiare.
La rivisitazione della disposizione sull’adozione in casi particolari
In seguito quindi, l’Ufficio comunicazione e stampa della Consulta pubblica un comunicato con cui dichiara le precedenti disposizioni incostituzionali. In effetti, esse prevedono una discriminazione per il bambino adottato nelle forme dell’adozione particolare. Dunque, questo viola l’art. 3 della Costituzione, privando le minori di quelle relazioni giuridiche che contribuiscono alla formazione della sua identità.
In conclusione, riportiamo di seguito cosa si legge nel comunicato:
“Il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
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