Il diritto di accesso ai dati personali, pilastro del GDPR, non può trasformarsi in uno strumento per generare contenziosi opportunistici. Con la sentenza del 19 marzo 2026 (causa C-526/24), la Corte di Giustizia dell’Unione europea interviene con chiarezza su un fenomeno sempre più diffuso: l’uso distorto delle richieste di accesso ai dati finalizzato esclusivamente a ottenere risarcimenti.
La vicenda nasce dal comportamento reiterato di un cittadino che, dopo essersi iscritto a newsletter aziendali, presentava richieste di accesso ai dati personali per poi avanzare pretese risarcitorie in caso di mancata o tardiva risposta. In uno di questi casi, un’impresa ha rifiutato di rispondere ritenendo la richiesta abusiva, sulla base della condotta sistematica dell’interessato. La questione è approdata davanti ai giudici europei per chiarire i limiti applicativi degli articoli 15 e 82 del GDPR.
La Corte ha stabilito un principio rilevante: anche una prima richiesta di accesso può essere considerata eccessiva o abusiva, qualora emergano elementi concreti che ne dimostrino la finalità strumentale. Non è quindi necessario che le richieste siano ripetute nel tempo: ciò che conta è la loro natura. Tra i fattori da valutare rientrano, ad esempio, il breve intervallo tra la comunicazione dei dati e la richiesta di accesso, il comportamento complessivo dell’interessato e la sua eventuale prassi di attivare contenziosi analoghi.
Questo orientamento rafforza la posizione di imprese e pubbliche amministrazioni, che possono legittimamente respingere istanze manifestamente abusive, purché siano in grado di dimostrarne la natura.
Sul fronte del risarcimento, la Corte introduce un ulteriore chiarimento: la violazione del GDPR non comporta automaticamente il diritto a un indennizzo. È necessario che l’interessato dimostri un danno effettivo, anche di natura non patrimoniale, e il nesso causale tra la violazione e il pregiudizio subito. Inoltre, non può essere riconosciuto alcun risarcimento quando il danno è stato determinato dal comportamento stesso del richiedente.
I principi affermati non riguardano solo il diritto di accesso, ma si estendono all’intero sistema dei diritti previsti dal GDPR, inclusi rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione.
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