4 Marzo 2020

deposito è perfezionato con la sola RAC

PCT: il deposito è perfezionato con la sola RAC

L’irregolarità fiscale inficia il deposito telematico degli atti? Oppure il deposito è perfezionato con la sola RAC e senza la marca da bollo?

L’ordinanza n.5372/2020 emessa dalla Corte di Cassazione ci aiuta a capire che la seconda opzione è assolutamente corretta.

IL CASO E L’ARTICOLO 285

A un cittadino straniero viene negata la protezione internazionale.
Il cittadino ricorre dinanzi al Tribunale di Cagliari che, però, dichiara il ricorso inammissibile perché depositato oltre il termine dei 30 giorni fissato dall’art.35bis, comma 2, d.lgs. n. 25/08.

L’istanza di remissione in termini non viene accolta poiché l’iscrizione a ruolo, effettuata telematicamente, è sprovvista della marca da bollo, determinandone l’irricevibilità secondo quanto indicato dall’art. 285 T.U. n. 115/02, che prevede il rifiuto degli atti da parte del cancelliere in caso di irregolarità fiscale.

Il cittadino ricorre allora per Cassazione, sostenendo che l’articolo in questione non sia applicabile alla sua fattispecie. Ad avvalorare la sua tesi, il fatto che il deposito telematico abbia generato la RAC, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

La Cassazione concorda.

PERCHÈ IL DEPOSITO È PERFEZIONATO CON LA SOLA RAC

La motivazione dietro la decisione della Cassazione è semplice.

Il rifiuto degli atti da parte del cancelliere in caso di irregolarità fiscale previsto dall’art. 285 del T.U. è applicabile al solo deposito cartaceo. Con l’avvento del PCT, il Processo Civile Telematico, tale possibilità decade.

Anche il Ministero della Giustizia si è espresso in tal senso nella nota n.164259 del 4 settembre 2017, escludendo l’applicabilità in caso di deposito telematico dell’atto introduttivo del processo.

Nell’ordinanza n.5372/2020 la Cassazione spiega che: «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia».

In caso di irregolarità fiscali, il cancelliere provvede a riscuotere le somme secondo le modalità indicate nella nota ministeriale già citata.

Alleghiamo il testo dell’ordinanza n.5372/2020 della Corte di Cassazione.


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