4 Novembre 2026 - Sentenza

Maltrattamenti in famiglia, la cultura dell’uomo non giustifica il controllo sulla donna

Per la Cassazione può configurarsi l'aggravante dei futili motivi quando la violenza nasce dalla pretesa di limitare i diritti e le libertà della vittima. Le convinzioni culturali o religiose dell'autore non possono diventare una giustificazione

Non è possibile invocare le proprie convinzioni culturali o religiose per ridimensionare la gravità di comportamenti violenti diretti a controllare la vita della partner. È il principio che emerge dalla sentenza n. 38233, depositata il 3 novembre 2026, con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sul tema dei maltrattamenti in famiglia e dell’aggravante dei futili motivi. Al centro della vicenda c’è una questione che va oltre il singolo procedimento: il tentativo di esercitare un potere sulla persona offesa, impedendole di scegliere liberamente come vivere, comportarsi e utilizzare i propri diritti.

Secondo la Corte, l’aggravante può trovare applicazione quando le condotte violente sono determinate dalla pretesa dell’autore di sottoporre al proprio controllo l’esercizio delle libertà individuali della vittima. Non si tratta, dunque, di un semplice conflitto familiare o di una divergenza di vedute: la violenza diventa lo strumento attraverso cui una persona cerca di imporre all’altra un modello di subordinazione. In questo quadro, le convinzioni culturali o religiose dell’imputato non assumono rilievo giustificativo e non possono neutralizzare la valutazione della condotta.

La pronuncia richiama l’attenzione su un punto essenziale anche per chi opera nel mondo giudiziario: la libertà personale non può essere compressa in nome di tradizioni, convinzioni o presunti ruoli familiari. Il principio ha una portata che interessa non soltanto il diritto penale, ma anche il modo in cui vengono letti e affrontati i fenomeni di violenza domestica. La domanda che resta sullo sfondo è quanto ancora sia necessario lavorare, sul piano culturale e giuridico, perché il controllo sulla vita del partner venga riconosciuto per quello che è: una forma di sopraffazione, non una consuetudine da tollerare.

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