26 Febbraio 2020

riforma delle intercettazioni

Riforma delle intercettazioni. Cosa cambia per avvocati e assistiti.

Il 25 febbraio 2020 la Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge n. 161/2019 relativo alla riforma delle intercettazioni.

LA STORIA DELLA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI

Quella della riforma delle intercettazioni è una storia lunga.

Iniziata nel 2015 con la riforma penale di Andrea Orlando, continua poi col D. Lgs. 216 del 2017 e l’aggiunta di un ulteriore comma all’art. 103 c. p. p., (in cui è scritto che «non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori») in cui si precisa che il contenuto delle intercettazioni non può essere trascritto neanche sommariamente.

Al decreto vengono ora aggiunte alcune novità nel tentativo di rafforzare la tutela della riservatezza anche se, in realtà, manca l’esplicito divieto di spiare e ritrasmettere le conversazioni tra avvocati e assistiti.

LE NOVITÀ

Fermo restando la validità del divieto di trascrivere le intercettazioni, ecco alcune delle novità inserite nella riforma delle intercettazioni.

– Le intercettazioni tra avvocato e assistito sono ammesse in due casi:
   – quando i soggetti hanno deposto sui fatti in oggetto alle intercettazioni o li abbiano già divulgati in altro modo;
– quando costituiscono il corpo del reato.

– Viene ammesso l’uso delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l’intercettazione è stata autorizzata, a patto che si tratti di acquisizioni «indispensabili» e che i reati in questione prevedano l’arresto in flagranza o siano riconducibili a condotte più gravi (mafia, terrorismo, corruzione con pena non inferiore a 5 anni, reati legati alle sostanze stupefacenti), sempre che le intercettazioni vengano considerate anche rilevanti per l’accertamento della responsabilità penale.

– Viene rafforzato il dovere di vigilanza del pubblico ministero che dovrà assicurarsi che nei verbali non compaiano espressioni che possano compromettere la riservatezza dei soggetti o dei loro dati personali, oppure ledere la reputazione delle persone.

– Le intercettazioni ambientali tramite l’utilizzo del trojan, già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., vengono estese anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la P.A.
Sono esclusi i delitti contro la P.A. per i quali sia necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono».
Per questi delitti, l’intercettazione tramite trojan presso il domicilio dovrà essere accompagnata esplicitamente dalle ragioni che ne giustificano l’utilizzo.

LE REAZIONI

In un comunicato del 2018 il presidente del CNF Andrea Mascherin apprezzava le modifiche della riforma Orlando, sottolineando però l’esigenza di vietare senza alcuna eccezione l’ascolto delle conversazioni tra avvocati e assistiti.
Oggi commenta così il decreto e l’uso del trojan:
«Il tema delle intercettazioni si sposa con l’altro, molto delicato, del diritto costituzionale alla tutela del domicilio e, aggiungo, della libertà di pensiero e parola in casa propria. La tecnologia del trojan è così avanzata da rischiare di sfuggire di mano. Non dimentichiamo che invadere il domicilio è come limitare la libertà personale, beni supremi. Bisognerebbe iniziare a riflettere sulla possibilità di non ritorno nell’utilizzo di certe tecnologie. È questione culturale e di democrazia prima che di rimedi di natura penale».

Il presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane Giandomenico Caiazza fa invece notare che nel decreto «non sono previste sanzioni per l’eventuale mancato rispetto» delle nuove regole, mentre «viene strapotenziato il potere invasivo dello Stato nella privacy dei cittadini: io ti intercetto per un reato e poi posso molto più di prima utilizzarlo per un altro».

CONCLUSIONI

La riforma delle intercettazioni non risolve la difficoltà di conciliare le attività di indagine e il rispetto della privacy e del segreto professionale.

Un assistito deve infatti poter parlare liberamente col proprio legale, in modo da poter definire la linea difensiva più adeguata, e con la certezza che quanto dirà non influenzerà la pubblica accusa o non verrà usato da questa a proprio vantaggio.

Anche se le trascrizioni non entreranno mai nel fascicolo (a meno che siano il corpo del reato), rimarranno sempre a disposizione del pm e nulla vieta a questo di utilizzarle in contrasto al principio di parità fra accusa e difesa.

La riforma delle intercettazioni verrà applicata a partire dal 1° maggio 2020 e solo ai procedimenti penali iscritti da tale data. Pertanto, ai procedimenti già in corso si applicherà la disciplina attuale.

[Alcune informazioni sono tratte da articoli pubblicati su Il Dubbio]

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