Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 270, si pronuncia su un tema ricorrente nei procedimenti disciplinari forensi: il rilievo delle condizioni di salute psicofisica dell’avvocato incolpato rispetto alla sua responsabilità deontologica.
Il Consiglio ribadisce un principio consolidato: l’illecito disciplinare forense si fonda sulla mera volontarietà dell’azione o dell’omissione contestata, senza richiedere la prova di un dolo specifico o di una particolare intenzionalità lesiva. Ne consegue che uno stato di malattia, anche psichica, dell’incolpato non può di per sé escludere la sussistenza dell’illecito, operando come scriminante in senso tecnico.
Il Consiglio precisa tuttavia che le medesime condizioni di salute, pur non scriminando la condotta, possono essere valorizzate in sede di commisurazione della sanzione, incidendo sulla sua gravità e quindi sulla sua entità finale. Si tratta di una distinzione netta tra il piano dell’an (l’esistenza dell’illecito) e quello del quantum (la misura della sanzione), che lascia ai Consigli distrettuali di disciplina e, in sede di impugnazione, al CNF stesso, un margine di valutazione discrezionale ma vincolato a questo schema.
La pronuncia offre un parametro operativo rilevante per i difensori che assistono colleghi in procedimenti disciplinari: la documentazione sanitaria relativa a patologie psicofisiche dell’incolpato va dunque prodotta e argomentata non per escludere la responsabilità, ma per orientare la decisione sulla sanzione verso la misura più mite applicabile al caso concreto, dall’avvertimento fino alla sospensione, secondo la gravità dei fatti contestati.
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