Un dipendente si era infortunato mentre lavorava un blocco di marmo, rimasto coinvolto nello scivolamento del pezzo durante la lavorazione. Il datore di lavoro attribuiva l’incidente alla distrazione del lavoratore; secondo i giudici di merito, invece, il macchinario utilizzato era obsoleto e gli organi in movimento non erano adeguatamente segregati. L’INAIL, dopo aver indennizzato il lavoratore, aveva agito in regresso contro l’azienda per recuperare le somme versate: il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Brescia aveva confermato la decisione.
Con l’ordinanza n. 27322, depositata il 20 ottobre 2026, la Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, confermando un principio consolidato ma qui ribadito con chiarezza: il datore risponde anche degli infortuni a cui abbia concorso una condotta negligente o imprudente del lavoratore, se l’evento resta comunque riconducibile al rischio che l’imprenditore era tenuto a governare. La distrazione, da sola, non spezza il nesso causale quando a monte c’è una carenza strutturale dell’attrezzatura, come l’assenza di ripari sugli organi mobili pericolosi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Il concorso colposo del lavoratore, disciplinato dall’articolo 1227 del codice civile, può escludere o ridurre la responsabilità datoriale solo quando il dipendente abbia tenuto un comportamento abnorme, imprevedibile ed esorbitante rispetto alle direttive e al procedimento di lavoro, tale da porsi come causa esclusiva dell’evento. Non basta, chiarisce la Corte, che la macchina fosse ancora funzionante: il datore deve verificarne concretamente l’adeguatezza nel tempo, non solo la funzionalità residua.
Un ultimo rilievo riguarda la tattica processuale: per far valere il concorso colposo del lavoratore, il datore deve allegarlo specificamente e provarlo tempestivamente. Nel caso esaminato, la costituzione tardiva in primo grado gli aveva precluso la possibilità di sollevare utilmente l’eccezione, un errore procedurale che si è sommato a quello sostanziale e che resta un monito per chi difende le aziende in giudizi di regresso INAIL.
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