L’articolo 9 del Codice Deontologico Forense stabilisce, al primo comma, che l’avvocato deve esercitare l’attività professionale “con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza”. È il secondo comma, però, a sorprendere chi non lo conosce: i doveri di probità, dignità e decoro valgono “anche al di fuori dell’attività professionale”, a tutela della reputazione personale del singolo e dell’immagine dell’intera avvocatura.
Non si tratta di una clausola di stile. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 156 del 19 novembre 2012, ha chiarito che il dovere di correttezza si estende alla sfera privata per tutti gli aspetti che incidono sulla dignità della professione, sanzionando con due mesi di sospensione la condotta contestata. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018, hanno confermato il principio: anche le condotte di vita privata possono rilevare disciplinarmente, se ledono probità, dignità e decoro e incidono sull’immagine dell’avvocatura.
Il caso più netto resta la sentenza CNF n. 45 del 9 maggio 2022. Un avvocato era stato rinviato a giudizio immediato per atti persecutori, lesioni e minacce gravi nei confronti dell’ex moglie e dei suoi familiari, con condotte proseguite per mesi. La Procura di Siracusa aveva segnalato il fatto all’Ordine, che aveva avviato il procedimento disciplinare per violazione dell’art. 9, comma 2. Il CNF ha respinto le difese basate sull’estraneità dei fatti alla professione e sulla loro natura impulsiva, richiamando i propri precedenti nn. 166 e 168 del 2021: la condotta prolungata lede comunque la reputazione del singolo e la credibilità dell’intera categoria. La sanzione originaria di radiazione è stata ridotta a cinque anni di sospensione, in considerazione del successivo ravvedimento operoso.
Per gli iscritti agli Ordini, la lezione è diretta: il confine tra vita professionale e vita privata, netto per altre categorie, per l’avvocato si assottiglia sensibilmente ogni volta che la condotta personale, anche se priva di qualsiasi legame con un incarico, può ripercuotersi sull’immagine pubblica della professione forense.
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