Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 265 del 16 giugno 2026 (presidente facente funzioni e relatore Corona), pubblicata il 27 ottobre 2026 sul portale del Codice Deontologico Forense, ha dichiarato estinto un giudizio disciplinare per la tardiva – anzi mancata – riassunzione dopo l’interruzione dovuta alla perdita dello “jus postulandi” del ricorrente, che si era difeso in proprio.
Il caso riguarda un avvocato che, dopo essere stato sanzionato in sede disciplinare territoriale, aveva proposto ritualmente impugnazione in proprio davanti al giudice, avvalendosi della facoltà che l’ordinamento riconosce agli avvocati di autorappresentarsi in giudizio. Nelle more del procedimento, tuttavia, l’incolpato è stato colpito da una sospensione cautelare dall’esercizio della professione, perdendo così proprio quello “jus postulandi” – la capacità tecnica di stare in giudizio come difensore, anche di se stesso – che gli aveva consentito di proporre il ricorso senza l’assistenza di un legale esterno.
Il CNF richiama l’articolo 300, comma 3, del codice di procedura civile: il venir meno dello jus postulandi della parte che si difendeva da sola comporta l’interruzione automatica del processo, esattamente come accadrebbe per la morte o la radiazione di un difensore. L’articolo 305 c.p.c. impone poi di riassumere il giudizio interrotto entro il termine perentorio di tre mesi: in mancanza, il processo si estingue definitivamente.
Nel caso deciso, il ricorrente non ha provveduto alla riassunzione nei termini. Applicando rigorosamente questi principi, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio, con una conseguenza pratica di enorme rilievo per l’incolpato: la sanzione disciplinare originariamente impugnata si stabilizza e diventa definitiva, proprio come se non fosse mai stata contestata in sede giurisdizionale.
Non si tratta di un caso isolato: la nota a sentenza richiama numerosi precedenti conformi dello stesso anno e dell’anno precedente (CNF n. 248/2026, n. 354/2025, n. 266/2025, nn. 218, 219, 220, 221 e 227 del 2025), a dimostrazione di un orientamento ormai consolidato e di un errore procedurale che continua a ripresentarsi con una certa frequenza nella prassi disciplinare forense.
La vicenda offre un insegnamento pratico diretto per chi assiste – o è – un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare: la scelta di difendersi in proprio, pur legittima, espone a un rischio specifico quando pende, in parallelo, anche un procedimento cautelare che può condurre alla sospensione dall’albo. In tal caso diventa essenziale monitorare con attenzione i termini processuali e, se necessario, nominare tempestivamente un difensore esterno che conservi intatto lo jus postulandi, per evitare che un mero difetto di impulso processuale renda definitiva una sanzione che nel merito avrebbe forse potuto essere ribaltata.
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