23 Ottobre 2026 - Garante privacy

PEC di massa senza copia nascosta: multa alla Federazione dei Biologi, lezione per tutti gli ordini professionali

Il Garante privacy sanziona per 2mila euro la Federazione nazionale degli ordini dei biologi per due comunicazioni PEC inviate nel 2025 con gli indirizzi di tutti i destinatari visibili: un errore frequente, perché la posta certificata non consente l'invio in copia nascosta

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Federazione nazionale degli ordini dei biologi (FNOB) per 2mila euro, con il provvedimento n. 763 del 7 ottobre 2026, per aver inviato il 21 e il 24 luglio 2025 due comunicazioni via posta elettronica certificata a un numero elevato di iscritti, rendendo visibile a ciascun destinatario l’indirizzo PEC di tutti gli altri. Il caso è nato dal reclamo di un biologo che aveva ricevuto una delle due comunicazioni.

Nella propria difesa, la Federazione ha sostenuto che si fosse trattato di un errore materiale, spiegando che il sistema della posta elettronica certificata non consente, a differenza della posta elettronica ordinaria, l’invio in copia nascosta (CCN) ai destinatari. Ha inoltre sottolineato il carattere occasionale dell’episodio, la natura puramente istituzionale dei contenuti trasmessi, il fatto che i destinatari appartenessero tutti alla medesima categoria professionale, e l’assenza di qualunque conseguenza dannosa nota, oltre ad aver successivamente adottato istruzioni operative interne e percorsi di formazione del personale per evitare il ripetersi dell’errore.

Il Garante ha ritenuto le giustificazioni insufficienti a escludere la violazione, chiarendo un principio di portata generale: l’invio di comunicazioni con gli indirizzi dei destinatari in chiaro costituisce comunicazione di dati personali a terzi, e il fatto che i destinatari condividano un medesimo contesto professionale — o già conoscano reciprocamente i propri recapiti — non elimina la necessità di una base giuridica che legittimi la diffusione. L’Autorità ha ravvisato la violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6 del GDPR, oltre che dell’articolo 2-ter del Codice privacy, qualificando l’assenza di base giuridica come violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza.

Nel determinare la sanzione, il Garante ha valorizzato alcuni elementi attenuanti — la natura episodica della violazione, riconducibile a un errore umano, l’assenza di dati appartenenti a categorie particolari, l’assenza di precedenti violazioni rilevanti e la collaborazione prestata durante l’istruttoria — disponendo comunque la pubblicazione del provvedimento in ragione dell’elevato numero di destinatari coinvolti.

La vicenda offre un’indicazione operativa di immediato interesse per qualsiasi ordine professionale, incluso quello forense, che utilizzi la posta elettronica certificata per comunicazioni collettive agli iscritti: poiché il protocollo PEC non supporta nativamente la funzione di copia nascosta, l’unico modo per evitare la diffusione reciproca degli indirizzi tra i destinatari di un invio massivo è ricorrere a invii individuali o a strumenti di mail merge che generino un messaggio distinto per ciascun destinatario — un accorgimento tecnico elementare, la cui omissione espone l’ente mittente a responsabilità anche in assenza di qualsiasi finalità o conseguenza dannosa concreta.

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