Con l’ordinanza n. 27032 del 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata su un tema che la giurisprudenza affronta raramente in modo così netto: cosa succede quando una trattativa di rinnovo contrattuale, dopo essere stata presentata come conclusa, viene abbandonata senza spiegazioni. Protagonista della vicenda è un avvocato che, alla scadenza di un contratto di leasing su una Mercedes C200, aveva scelto di rifinanziare il veicolo anziché restituirlo o riscattarlo.
La società di leasing aveva ricevuto la documentazione del cliente e gli aveva comunicato l’”esito positivo dell’operazione”, inviandogli anche i nuovi moduli contrattuali da sottoscrivere. L’operazione, tuttavia, non è mai stata perfezionata: per oltre due anni la società ha continuato a richiedere ulteriore documentazione, salvo poi pretendere la restituzione dell’auto. Il professionista ha agito in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva respinto entrambe le domande: la risoluzione perché il contratto originario si era ormai naturalmente estinto, la responsabilità precontrattuale perché le richieste documentali della società erano, a suo dire, giustificate da una documentazione incompleta o inadeguata fornita dal cliente.
La Cassazione ha ritenuto la motivazione d’appello ambigua su un punto decisivo: se il giudice di merito avesse davanti soltanto un contratto ormai scaduto, oppure una fase negoziale autonoma, finalizzata a un nuovo rapporto di leasing. I giudici di legittimità hanno quindi tracciato una distinzione netta tra i due possibili inquadramenti. La risoluzione per inadempimento presuppone un contratto valido ed efficace e la violazione dei relativi obblighi. La responsabilità precontrattuale, invece, riguarda la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nelle trattative, ai sensi dell’articolo 1337 del Codice civile, e prescinde dall’esistenza di un contratto in vigore.
Il principio di diritto affermato è di portata pratica immediata: anche quando nessun contratto risulti più in vigore, il giudice deve comunque verificare se la condotta tenuta durante la trattativa di rinnovo abbia generato un affidamento qualificato, poi tradito senza giustificazione. Rilevano, in questo senso, la gestione dell’opzione di riscatto da parte del concedente, i moduli e i documenti scambiati, la comunicazione di “esito positivo” e il successivo rifiuto di concludere l’operazione senza una motivazione chiara.
La Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato la causa al giudice di merito, che dovrà ora accertare la natura della vicenda negoziale e valutare la buona fede della società di leasing: la pronuncia non chiude quindi la partita sul risarcimento, ma ne riapre la strada.
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