Con la sentenza n. 36827 del 2026, la Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio che negli ultimi anni è diventato centrale nel contenzioso su sequestri informatici e acquisizione digitale della prova: la semplice possibilità che un dato si riveli utile alle indagini non legittima l’estrazione preventiva e integrale del contenuto di uno smartphone sequestrato. Il caso riguardava, in particolare, l’accesso a messaggi scambiati con familiari o conviventi del soggetto indagato.
Secondo la Corte, gli inquirenti non possono procedere a una copia forense integrale del dispositivo — la cosiddetta estrazione “al buio” — quando la rilevanza del materiale rispetto alle indagini resta meramente ipotetica. È necessario, al contrario, che gli elementi da ricercare e da eventualmente sottoporre a sequestro siano specificamente individuati, in coerenza con il principio di proporzionalità che governa i mezzi di ricerca della prova. Un sequestro fondato su una ricerca generica, priva di un collegamento concreto con la dimostrazione di uno specifico reato, non supera il vaglio di legittimità.
Il profilo più delicato riguarda proprio la corrispondenza familiare: la Cassazione ha sottolineato che l’accesso a conversazioni intercorse con parenti o conviventi comprime un diritto fondamentale, quello alla segretezza della corrispondenza, tutelato dall’articolo 15 della Costituzione. Questa compressione può ritenersi giustificata solo in presenza di un nesso probatorio concreto, puntualmente motivato, e non può derivare da un’autorizzazione di carattere generale che apra, di fatto, l’intero contenuto del dispositivo agli inquirenti.
Il principio si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi mesi ha più volte richiamato procure e polizia giudiziaria alla necessità di motivazioni puntuali nei decreti di sequestro probatorio di dati informatici, dopo che la prassi di estrarre l’intero contenuto di smartphone e computer per poi “setacciarlo” alla ricerca di elementi utili si è progressivamente diffusa, complice la crescente quantità di dati personali custoditi nei dispositivi mobili.
Per i penalisti, la pronuncia offre un argomento difensivo concreto da far valere in sede di riesame contro i decreti di sequestro privi di una specifica indicazione degli elementi ricercati, soprattutto quando il materiale acquisito coinvolge le comunicazioni familiari dell’assistito. Per le procure, il messaggio è altrettanto chiaro: la motivazione dei decreti di sequestro informatico dovrà farsi più puntuale, pena l’inutilizzabilità del materiale acquisito in violazione del principio di proporzionalità.
Articoli simili
Sciopero dei penalisti, la Cassazione frena: “Il processo non si rinvia se la prescrizione è vicina”
La Quinta Sezione penale dichiara inammissibili i ricorsi di tre imputati per bancarotta: l’adesione all’astensione dell’Unione Camere Penali non giustifica il rinvio dell’udienza quando il…
Revolut down in tutta Europa: bloccati conti, pagamenti e prelievi
Oltre 1.500 segnalazioni in un’ora su Downdetector Italia, dove la fintech ha da poco superato i 5 milioni di clienti; l’azienda conferma il guasto ma…

