Con l’ordinanza n. 25747/2026, la Cassazione civile ha respinto il ricorso di un figlio che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, nonostante quest’ultimo fosse titolare di un’invalidità civile riconosciuta dall’INPS nella misura del 100%.
La Corte ha ribadito un principio destinato a orientare in modo netto la prassi dei tribunali in materia: non può farsi ricorso all’amministrazione di sostegno per il solo fatto dell’esistenza di limitazioni fisiche, per quanto gravi o totalizzanti sotto il profilo previdenziale. La misura di protezione, introdotta dalla legge 6/2004 per assistere le persone prive in tutto o in parte di autonomia nella gestione dei propri interessi, presuppone una compromissione delle facoltà cognitive e volitive, non una condizione di sola disabilità fisica certificata a fini assistenziali o pensionistici.
Nel caso specifico, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, valorizzando tre elementi concordanti: l’opposizione espressa e consapevole manifestata dal padre rispetto alla misura richiesta dal figlio, l’esito della valutazione peritale che ne attestava la piena lucidità, e la conservazione della capacità di autodeterminarsi nelle scelte personali e patrimoniali.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che tiene nettamente distinti il piano dell’invalidità civile, rilevante ai fini previdenziali e assistenziali, dal piano della capacità di agire, rilevante ai fini della disciplina civilistica della protezione dei soggetti deboli: un’invalidità al 100% attesta una limitazione funzionale, non equivale automaticamente a un’incapacità di autodeterminazione, e i due piani non possono essere sovrapposti nella valutazione del giudice tutelare.
Per gli avvocati che assistono famiglie in procedimenti di amministrazione di sostegno, spesso segnati da conflitti interni tra familiari con visioni contrapposte sulla gestione del congiunto anziano o disabile, l’ordinanza offre un criterio di giudizio chiaro da richiamare nelle memorie difensive: la richiesta di nomina va sempre ancorata a una compromissione accertata delle facoltà cognitive, con particolare attenzione alla volontà espressa dal beneficiando e ai risultati della valutazione peritale, non alla sola percentuale di invalidità civile riconosciuta.
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