18 Febbraio 2020

proposta di legge costa soccombenza nel penale

Il principio di soccombenza anche nel penale: la pdl Costa

La proposta di legge Costa, al vaglio della commissione giustizia della Camera, implementa il principio della soccombenza nel processo penale.

Tale principio prevede che, in presenza di determinate condizioni, sia lo Stato a coprire le spese legali e di giustizia se il giudizio si conclude con il proscioglimento o l’assoluzione dell’imputato con la formula più ampiamente liberatoria.

Al momento, nel penale il principio della soccombenza non è presente e le spese legali sono a carico dell’imputato anche quando questo viene prosciolto o assolto con la formula più ampiamente liberatoria.

Ciò significa che persino quando il giudizio viene portato avanti senza una valida base probatoria, quando sia stata dimostrata estraneità dell’imputato o quando il fatto non ha alcuna rilevanza penale, è l’imputato a dover pagare le spese.

La proposta di legge Costa e l’introduzione del principio della soccombenza hanno dunque come obbiettivo garantire una maggiore tutela di quei soggetti che vengono erroneamente trascinati in giudizio (con tutto ciò che comporta).

IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA. COSA CAMBIA.

La proposta va a modificare l’art.74 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), che recita così:

«1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.»

La riforma aggiungerebbe un nuovo comma, il 2 bis, in cui viene stabilito quanto segue:

«In ogni caso, se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, l’imputato ha diritto di ripetere dallo Stato tutte le spese sostenute per il giudizio».

Nel testo della proposta si invita il Governo ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino le condizioni e le forme di riconoscimento e di esercizio di quanto previsto nel nuovo comma, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire modalità celeri e trasparenti per ottenere la ripetizione delle spese sostenute per il giudizio;
b) prevedere idonee modalità per assicurare anche il pagamento dell’onorario e delle spese del difensore.

Non è la prima volta che si tenta di introdurre il principio della soccombenza anche nel penale.
Lo stesso CNF, per anni, ha spinto in una direzione simile.
La proposta del Consiglio prevede la detraibilità al 19% delle «spese legali sostenute in un procedimento giudiziale ovvero per l’assistenza stragiudiziale, certificate dalla fattura del difensore».
Nel penale la detraibilità diventerebbe integrale poiché «l’attività difensiva ha un costo che ricade sempre sull’indagato e/o imputato, sebbene l’assistenza tecnica sia obbligatoria e non gratuita, salvo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»

Qui trovate il testo completo della proposta di legge Costa n. 2186.

———-

LEGGI ANCHE:

L’impatto degli errori giudiziari in Italia

La riforma del processo civile: riduzione dei tempi e semplificazione


LEGGI ANCHE

foro competente recupero compensi servicematica

Recupero compensi: è competente il foro del consumatore o un altro foro?

Qual è il foro competente nel caso in cui un avvocato volesse recuperare una parcella non pagata? La Cassazione ci offre la risposta con l’ordinanza…

Sicurezza informatica, Italia ancora indietro

Sicurezza informatica, Italia ancora indietro

In tema di sicurezza informatica, aziende, professionisti e PA italiani non sono ancora abbastanza preparati. A dimostrarlo ci pensano i dati del DESI, il Digital Economy…

L’abito non fa il monaco, e la toga non fa l’avvocato

Se entriamo in un tribunale all’ora di punta assisteremo ad una sfilata di abiti da lavoro. Una mise sobria ed elegante, infatti, esprime autorevolezza e…

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto