Gestire una pagina social professionale non significa essere automaticamente responsabili di tutto ciò che viene scritto dagli utenti. La situazione, però, cambia quando il titolare viene a conoscenza della presenza di un commento diffamatorio e, pur avendo la possibilità di intervenire, decide di lasciarlo online.
È uno dei principi che emergono dall’ordinanza n. 22999/2026 della Corte di cassazione, recentemente richiamata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro in una comunicazione indirizzata ai Consigli provinciali.
La questione interessa potenzialmente un’ampia platea di professionisti che utilizzano blog, pagine Facebook, profili social o altri spazi digitali aperti alle interazioni del pubblico. Il punto centrale non è infatti l’esistenza di un obbligo generalizzato di sorvegliare preventivamente ogni commento, ma il comportamento tenuto dopo aver avuto effettiva conoscenza di un contenuto potenzialmente lesivo della reputazione altrui.
Nessun controllo preventivo generalizzato
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava il gestore di un blog, condannato al risarcimento dei danni per non avere eliminato con sufficiente tempestività alcuni commenti diffamatori pubblicati da terzi.
La Suprema Corte ha distinto con chiarezza due situazioni. Da una parte, non può essere imposto al titolare di uno spazio digitale un controllo preventivo e sistematico di ogni contributo inserito dagli utenti. Dall’altra, una volta acquisita la consapevolezza della natura offensiva o diffamatoria di un contenuto, l’eventuale mancato intervento può assumere rilievo ai fini della responsabilità.
Il principio si inserisce nel necessario bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. La libertà di espressione, infatti, non si estende fino a comprendere attacchi gratuitamente denigratori o la consapevole diffusione di informazioni false finalizzate a danneggiare altre persone.
Quando il gestore può dirsi a conoscenza del commento
Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio la prova della conoscenza del contenuto.
Non esiste un unico meccanismo attraverso il quale questa possa essere accertata. Può derivare, ad esempio, da una segnalazione ricevuta dal gestore, da una formale richiesta di cancellazione oppure dal suo stesso comportamento sulla piattaforma.
Anche le interazioni con il post o con il commento possono quindi diventare elementi significativi per dimostrare che il titolare della pagina ne conosceva l’esistenza. Un profilo particolarmente importante per chi svolge direttamente attività di moderazione.
Neppure la limitata diffusione della pagina rappresenta automaticamente una causa di esclusione della responsabilità. La dimensione del pubblico raggiunto potrà piuttosto essere considerata nella valutazione concreta del danno prodotto.
Il regolamento della community non mette al riparo dalla responsabilità
Avere predisposto una netiquette, un disclaimer o regole che vietano espressamente commenti offensivi rappresenta una corretta misura organizzativa, ma non è sufficiente.
Una volta ricevuta una segnalazione circostanziata, il gestore deve valutarla e, qualora emerga con evidenza la natura diffamatoria del contenuto, intervenire in tempi adeguati.
Da qui le indicazioni operative rivolte dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro agli iscritti. Chi dispone di spazi digitali aperti ai commenti dovrebbe stabilire regole facilmente comprensibili, mettere a disposizione degli utenti un canale attraverso il quale segnalare eventuali abusi e controllare con ragionevole periodicità le interazioni.
Le segnalazioni specifiche dovrebbero essere esaminate rapidamente e, quando il carattere offensivo risulta manifesto, il contenuto dovrebbe essere eliminato senza ritardi ingiustificati.
Utile anche conservare, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, documentazione della segnalazione ricevuta e dell’intervento effettuato. Una sorta di tracciabilità della moderazione che può risultare importante nel caso in cui sorgano successive contestazioni.
Attenzione anche a like, condivisioni e commenti
La prudenza richiesta ai professionisti non riguarda soltanto la cancellazione dei messaggi pubblicati dagli utenti.
Anche un like, una condivisione, un rilancio o un commento di approvazione possono assumere rilevanza quando contribuiscono a dare ulteriore visibilità a un contenuto lesivo oppure manifestano una sostanziale adesione al suo contenuto.
Per questo, in presenza di situazioni dubbie, viene suggerito di adottare temporaneamente misure cautelative e, nei casi più complessi, di valutare l’opportunità di richiedere un parere legale.
Responsabilità civile, penale e deontologica restano distinte
La decisione della Cassazione riguarda direttamente il versante civilistico. Il quadro, tuttavia, può diventare più ampio.
La stessa ordinanza richiama l’orientamento secondo il quale, al ricorrere dei relativi presupposti, anche la consapevole permanenza online di un contenuto diffamatorio può assumere rilievo qualora il comportamento del gestore contribuisca alla sua diffusione.
Occorre comunque evitare automatismi: responsabilità civile, penale e disciplinare hanno presupposti differenti e devono essere valutate separatamente.
Per i professionisti il messaggio è soprattutto organizzativo. Aprire uno spazio digitale alle interazioni significa anche predisporre modalità adeguate per affrontare eventuali abusi. Non è richiesta una sorveglianza continua della rete, ma una volta che il problema viene portato all’attenzione del gestore, ignorarlo può non essere più una scelta priva di conseguenze.
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