Una società costituita a Genova, poi trasferita a Milano e infine, dal settembre 2020, in provincia di Varese. Nel 2018 presenta la dichiarazione IVA quando la sede legale è ancora milanese; nel 2022 trasmette una dichiarazione integrativa indicando la nuova sede, e la connessa istanza di rimborso viene istruita dall’ufficio di Varese. A emettere l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017 — con diniego del rimborso per difetto di prova di operazioni intracomunitarie non imponibili — è però la Direzione provinciale Milano II. La società, in liquidazione, impugna e solleva in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale dell’ufficio procedente.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 760/2026, accoglie il ricorso e annulla integralmente l’atto.
La regola: il domicilio fiscale radica il potere
Il perno è noto ma spesso trascurato in sede difensiva. L’art. 40 del d.P.R. 633/1972 per l’IVA e l’art. 31 del d.P.R. 600/1973 per le imposte dirette attribuiscono la competenza all’ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. L’art. 58 dello stesso decreto pone in capo al contribuente l’onere di comunicare ogni variazione, con l’avvertenza — non secondaria — che le cause di variazione del domicilio fiscale producono effetto soltanto dal sessantesimo giorno successivo al loro verificarsi: termine posto a tutela dell’Amministrazione, che dispone così di uno spazio congruo per aggiornare i propri archivi.
Ritualmente comunicata, però, la variazione radica la competenza presso il nuovo ufficio non ai soli fini delle notificazioni, ma sotto il profilo della legittimazione a procedere. Nel caso deciso, la dichiarazione integrativa del 2022 recava la sede varesina e il procedimento di rimborso era già gestito da Varese: Milano II non aveva più titolo per intervenire.
Il passaggio che merita attenzione
Fin qui l’applicazione di un principio consolidato. L’elemento di interesse è il secondo passaggio motivazionale. Il collegio milanese osserva che l’art. 31 è formulato con riferimento generico a tutti i compiti attribuiti all’Agenzia delle entrate, e quindi a tutte le fasi dell’attività degli uffici, comprese quelle istruttorie. Ne discende che l’attività svolta da un ufficio territorialmente incompetente non produce soltanto un atto viziato, ma configura un vizio istruttorio, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze acquisite ai sensi dell’art. 7-quinquies della legge 212/2000.
La disposizione — introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024 — sancisce che non sono utilizzabili, ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo, gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell’art. 12, comma 5, dello Statuto o in violazione di legge. Il salto qualitativo è evidente: dall’annullamento dell’atto si passa alla neutralizzazione del materiale probatorio, con effetti che si proiettano oltre il singolo provvedimento.
Due avvertenze per la difesa
La prima è processuale e decisiva. Secondo l’orientamento ormai stabilizzato della Cassazione, l’incompetenza territoriale costituisce tipico vizio di legittimità dell’atto impositivo che deve essere dedotto dal contribuente mediante specifico motivo di ricorso, non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice; in mancanza, l’atto resta idoneo a produrre i propri effetti (fra le altre, Cass. n. 18425/2018, n. 34090/2019 e n. 20014/2024). L’eccezione va dunque formulata in via autonoma e articolata già nel ricorso introduttivo: non è una difesa recuperabile in corsa.
La seconda riguarda il perimetro temporale dell’art. 7-quinquies, che non ha efficacia retroattiva. La questione se il divieto di utilizzazione operasse anche prima del 2024, quale ricognizione di un principio generale dell’ordinamento, è attualmente all’esame delle Sezioni Unite, rimessavi dall’ordinanza interlocutoria n. 13696/2026. Per gli accertamenti relativi ad annualità risalenti, ma emessi dopo l’entrata in vigore della riforma, l’argomento va perciò costruito con cura.
Resta una pronuncia di merito, di primo grado e non definitiva. Ma segnala una direzione: la competenza territoriale non è una formalità organizzativa interna, è una condizione di esercizio del potere. E il potere esercitato da chi non lo ha non produce prove.
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