29 Luglio 2026 - Novità giurisprudenziali

Accertare la paternità non ha scadenza

Con l'ordinanza n. 23851 del 22 luglio 2026 la Suprema Corte respinge il ricorso del presunto padre e conferma un principio cardine: conoscere la propria origine è un diritto della personalità che il tempo non può estinguere, né trasformare in abuso

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23851/2026 depositata il 22 luglio, ha lasciato intatta la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto il legame di filiazione tra un uomo e il proprio genitore biologico. Nel rigettare l’impugnazione proposta dal presunto padre, i giudici di legittimità hanno riaffermato che l’azione volta ad accertare la paternità non soggiace ad alcun termine di decadenza o prescrizione, perché tutela un interesse che appartiene alla sfera più intima della persona.

Il caso

Al centro della controversia c’è un uomo che, superata la soglia dei cinquant’anni, apprende di non discendere biologicamente da colui che i registri anagrafici indicavano come padre, ossia il coniuge della madre. Ottenuta una prima pronuncia che disconosceva quel rapporto di filiazione, l’interessato ha promosso un autonomo giudizio per veder dichiarata giudizialmente la propria reale discendenza paterna, chiamando in causa l’uomo ritenuto suo padre biologico.

Il rifiuto dell’esame genetico

Nel corso del procedimento il tribunale aveva disposto una consulenza tecnica di natura genetica, indispensabile per stabilire con certezza il vincolo di sangue tra le parti. L’accertamento, tuttavia, non ha mai avuto luogo: il convenuto si è sottratto agli esami. I giudici di merito hanno letto questa condotta alla luce dell’art. 116 c.p.c., traendone un argomento di prova a sostegno della domanda dell’attore. Il rifiuto di collaborare, in altri termini, ha finito per corroborare la fondatezza della pretesa che l’uomo intendeva contrastare.

La linea difensiva: il tempo e la «Verwirkung»

Giunto dinanzi alla Cassazione, il presunto padre ha imperniato la propria difesa sulla tardività dell’iniziativa: a suo dire, l’ampio lasso temporale trascorso avrebbe dovuto precludere ogni domanda di riconoscimento. A fondamento della tesi ha evocato la figura di matrice tedesca della Verwirkung, secondo cui un diritto fatto valere con eccessivo ritardo — dopo aver ingenerato nella controparte un legittimo affidamento sulla sua mancata attivazione — si porrebbe in contrasto con la buona fede.

La decisione

La Suprema Corte ha disatteso l’assunto. L’azione diretta alla dichiarazione giudiziale di paternità, hanno ricordato gli Ermellini, è stata concepita dal legislatore come imprescrittibile proprio in ragione della sua natura: essa presidia un diritto della personalità, quello di sapere da chi si discende e di ricostruire la propria identità biologica e familiare. Un diritto di questo rango non tollera limiti temporali costruiti sull’inerzia.

Nessun abuso del diritto

I giudici hanno inoltre escluso che la richiesta avanzata a distanza di molti anni possa integrare un abuso del diritto. Le eventuali ricadute sul piano patrimoniale o successorio, ha chiarito la Corte, costituiscono una conseguenza soltanto riflessa dell’attribuzione dello status di figlio: restano estranee alla finalità propria dell’azione, che è e rimane l’accertamento della verità del rapporto di filiazione. Non si può dunque svilire una domanda identitaria riducendola a un calcolo economico.

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