La Corte costituzionale interviene sul tema della presenza dei soci di capitale nelle società tra avvocati (STA), dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) nei confronti dell’articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012.
Con la sentenza n. 138, depositata oggi 21 luglio 2026, la Consulta non entra nel merito della disciplina che consente la partecipazione di soci non professionisti nelle STA, ma ritiene insufficiente la motivazione con cui il CNF aveva sostenuto la presunta incostituzionalità della norma.
Secondo il Consiglio nazionale forense, l’ingresso di soci guidati da finalità di investimento potrebbe compromettere l’indipendenza dell’avvocato, incidendo sul diritto di difesa e sul principio del giusto processo, oltre a determinare una distorsione della concorrenza tra professionisti.
La Corte osserva, però, che il rimettente non ha adeguatamente valutato le garanzie già previste dalla normativa vigente. I commi da 3 a 6 dell’articolo 4-bis disciplinano infatti l’organizzazione delle società tra avvocati con specifiche cautele volte a prevenire conflitti di interesse e possibili condizionamenti derivanti dalla presenza dei soci non professionisti.
Per la Consulta, una volta che il legislatore abbia scelto di consentire l’ingresso di soci finanziatori nelle società professionali, diventa essenziale prevedere un sistema di regole capace di bilanciare i vantaggi organizzativi ed economici con la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato.
La sentenza sottolinea inoltre che, proprio in ragione della rilevanza costituzionale della funzione difensiva, le garanzie richieste per le società tra avvocati devono essere particolarmente rigorose. Il CNF, secondo i giudici costituzionali, avrebbe dovuto spiegare perché le tutele oggi previste dall’ordinamento risultassero concretamente inadeguate a prevenire i rischi prospettati.
La Corte richiama infine il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense, attualmente all’esame del Parlamento, osservando che il testo si muove nella direzione di rafforzare ulteriormente le garanzie già previste per le STA.
La decisione non chiude il dibattito sul ruolo dei soci di capitale nelle società tra avvocati, ma ribadisce un principio fondamentale: l’apertura a investitori esterni può essere compatibile con il sistema costituzionale solo se accompagnata da adeguati strumenti di tutela dell’indipendenza professionale e del diritto di difesa.

