16 Luglio 2026 - Dati personali

Tabulati anche senza reato: sì del Senato alla ricerca delle persone scomparse

Modificato l'articolo 132 del Codice privacy: traffico telefonico e telematico acquisibili per salvare chi è in pericolo, con decreto del PM e convalida del GIP. Fuori dall'iter, i dati sono inutilizzabili

Quando una persona scompare, le prime ore sono quelle decisive. Ed è proprio su quella finestra temporale che interviene il disegno di legge approvato dal Senato il 15 luglio 2026 (A.S. 1588), che ora torna alla Camera per il via libera definitivo: le autorità potranno acquisire i tabulati telefonici e telematici non solo per accertare reati, ma anche – ed è la novità – per rintracciare persone scomparse o comunque in pericolo di vita.

La lacuna che si va a colmare

Il fenomeno delle scomparse in Italia ha assunto dimensioni preoccupanti: le denunce presentate ogni anno si contano ormai nell’ordine delle decine di migliaia, con un trend in crescita costante. Eppure, fino a oggi, l’articolo 132 del Codice privacy (d.lgs. 196/2003) – la norma che disciplina la conservazione e l’acquisizione dei dati di traffico per finalità di giustizia, la cosiddetta data retention – consentiva l’accesso ai tabulati soltanto nell’ambito di un procedimento penale e in presenza di determinati presupposti di gravità del reato.

Il paradosso era evidente: se una persona si allontanava senza che vi fossero ipotesi di reato, lo strumento investigativo forse più prezioso per localizzarla – i dati di traffico del suo telefono – restava formalmente fuori portata. Il ddl interviene esattamente qui, inserendo nell’articolo 132 un nuovo comma dedicato: i dati relativi al traffico telefonico e telematico, comprese le chiamate senza risposta, potranno essere acquisiti presso gli operatori quando necessari a tutelare la vita e l’integrità fisica dell’interessato.

Restano ovviamente esclusi i contenuti delle comunicazioni: si parla di dati “esterni” – chi ha chiamato chi, quando, da dove – che tuttavia, ai fini della localizzazione, sono spesso più utili di qualunque intercettazione.

Le garanzie procedurali: PM, GIP e casi d’urgenza

Il legislatore è consapevole della delicatezza della materia. I tabulati fotografano la vita di relazione di una persona – e di tutti coloro che con lei hanno comunicato – e un’acquisizione indiscriminata comprimerebbe la riservatezza di una platea potenzialmente vastissima di soggetti estranei. Non a caso, la giurisprudenza europea e lo stesso Garante hanno più volte richiamato il legislatore italiano al rispetto del principio di proporzionalità in questo ambito.

Da qui un’architettura procedurale a più livelli:

Regime ordinario. L’acquisizione richiede la richiesta del pubblico ministero – individuato in base al luogo in cui è stata presentata la denuncia di scomparsa – e la successiva autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

Urgenza qualificata. Quando il ritardo rischia di tradursi in un grave pregiudizio per la vita o l’incolumità della persona, il PM può procedere con proprio decreto, salvo poi richiederne la convalida al GIP.

Urgenza estrema. Prima ancora dell’intervento del pubblico ministero, possono attivarsi di propria iniziativa i questori e i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, con obbligo di riferire immediatamente al PM, che a sua volta investe il giudice per la convalida.

La sanzione processuale: inutilizzabilità

Il rispetto della catena autorizzativa non è un formalismo. Il ddl integra ulteriormente l’articolo 132 prevedendo espressamente che i dati acquisiti in violazione della procedura non possano essere utilizzati. Una sanzione di inutilizzabilità che chiude il cerchio delle garanzie e che avrà un peso rilevante nelle aule: chi assiste indagati o parti in procedimenti nei quali confluiscano tabulati acquisiti in via d’urgenza farà bene a verificare puntualmente che ogni passaggio – iniziativa, decreto, convalida – sia stato rispettato.

Le altre novità: polizia locale e Giornata nazionale

Il provvedimento non si esaurisce nella modifica al Codice privacy. Intervenendo sulla legge 203/2012 in materia di ricerca delle persone scomparse, il ddl consente al personale della polizia locale – purché addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza – di consultare il Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno per accedere alle denunce di scomparsa. Un accesso circoscritto da un doppio limite: vale soltanto per gli adempimenti connessi alle attività di ricerca e nei confini delle competenze proprie della polizia locale.

Completa il quadro l’istituzione di una Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, fissata al 13 dicembre di ogni anno: un momento di sensibilizzazione pubblica su un fenomeno che tocca ogni anno migliaia di famiglie e che spesso vive nell’ombra mediatica.


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