15 Luglio 2026 - Giustizia e privacy

Banche dati di sentenze penali, la Corte UE frena: venderle online non è attività giornalistica

Con la sentenza sulla causa C-199/24, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la pubblicazione online a pagamento di sentenze penali di condanna non rientra, di norma, nelle finalità giornalistiche previste dal GDPR. Una piattaforma svedese di provvedimenti giudiziari non potrà quindi sottrarsi alle regole europee sulla protezione dei dati

Le banche dati che raccolgono sentenze e provvedimenti giudiziari sono ormai uno strumento di lavoro quotidiano per chi si occupa di diritto, ma la loro diffusione online solleva da anni una domanda scomoda: dove finisce il diritto di informare e dove comincia un prodotto commerciale che tratta dati personali come qualsiasi altro? La Corte di giustizia dell’Unione europea ha appena dato una risposta che riguarda da vicino chi gestisce questi servizi, comprese le piattaforme italiane di giurisprudenza online.

Il caso nasce in Svezia, dove la società Lexbase, gestita da Legal Newsdesk Sweden AB, raccoglie a pagamento informazioni su procedimenti penali e relative condanne. Una persona condannata nel 2011 aveva chiesto la cancellazione dei propri dati, rimasti online oltre il termine di conservazione stabilito dalla stessa società, insieme a un risarcimento ai sensi del GDPR.

La difesa dell’azienda puntava su un argomento specifico del diritto svedese: la tutela costituzionale riservata alla libertà di espressione e di informazione, che a suo avviso escludeva del tutto l’applicazione del regolamento europeo e lasciava all’interessato solo la possibilità di agire per diffamazione davanti ai tribunali penali o civili.

La Corte, pronunciandosi sulla causa C-199/24, ha respinto questa impostazione. Gli Stati membri, spiegano i giudici, possono prevedere deroghe al GDPR per le attività giornalistiche, accademiche, artistiche o letterarie, ma solo nella misura necessaria a bilanciare protezione dei dati e libertà di informazione: non possono escludere in blocco l’applicazione del regolamento, né privare chi è coinvolto dei rimedi che il GDPR gli garantisce, sostituendoli con la sola via della diffamazione.

Per stabilire quando un trattamento persegue davvero finalità giornalistiche, la Corte indica alcuni criteri concreti: l’attività deve mirare a informare il pubblico o diffondere opinioni e idee, attraverso contenuti costruiti secondo criteri professionali o etici, con un lavoro redazionale riconoscibile e, se possibile, una verifica dei fatti. Una banca dati che si limita a rendere consultabili, dietro pagamento, provvedimenti penali difficilmente risponde a questi requisiti.

La ricaduta pratica riguarda tutte le piattaforme, comprese quelle italiane, che raccolgono e rivendono provvedimenti giudiziari come servizio professionale: non potranno più considerarsi automaticamente esenti dagli obblighi ordinari di minimizzazione dei dati, conservazione limitata nel tempo e diritto alla cancellazione, solo perché pubblicano testi di sentenze.

Il tema si intreccia con un dibattito più largo, quello sull’uso di archivi giudiziari per addestrare sistemi di intelligenza artificiale generativa, dove la stessa domanda, quando la disponibilità di dati giudiziari è davvero informazione e quando diventa materia prima di un prodotto commerciale, si ripropone su una scala molto più ampia di quella di un singolo database a pagamento.


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