Una formalità apparentemente amministrativa può compromettere l’intera strategia difensiva dell’ente pubblico. È quanto emerge dalla sentenza n. 3484/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che torna a soffermarsi sui presupposti necessari affinché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa affidare la propria rappresentanza in giudizio a un avvocato del libero foro.
La decisione riafferma un orientamento già espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui il ricorso a un professionista esterno non può essere considerato una scelta automatica. L’incarico deve infatti essere preceduto da una specifica e motivata deliberazione, prevista dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 193/2016. In assenza di tale presupposto, la procura alle liti risulta invalida e il difensore è privo della necessaria legittimazione processuale.
Il caso nasce da una controversia relativa a una cartella di pagamento di modesto importo, riguardante il canone radiotelevisivo del 2013. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il contribuente ha impugnato la decisione davanti al giudice tributario di appello.
Nel corso del giudizio, il collegio ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si era costituita sia in primo sia in secondo grado attraverso un avvocato del libero foro, senza che nelle procure depositate fosse richiamata alcuna deliberazione motivata che giustificasse tale scelta.
Per i giudici tributari, la mancanza non rappresenta una semplice irregolarità formale. Essa incide direttamente sulla validità del mandato conferito al difensore e determina l’assenza di una valida costituzione in giudizio dell’ente. Di conseguenza, tutti gli atti difensivi compiuti risultano affetti da nullità.
Particolarmente significativo è un ulteriore passaggio della decisione. La Corte afferma infatti che questo vizio riguarda un presupposto essenziale della regolare instaurazione del rapporto processuale e, proprio per tale ragione, può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche indipendentemente dalle eccezioni formulate dalle parti.
Il principio assume particolare rilievo per il contenzioso tributario, poiché richiama l’attenzione sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la rappresentanza processuale degli enti pubblici. L’utilizzo di professionisti esterni rimane certamente consentito, ma deve essere accompagnato dal rispetto delle condizioni previste dalla legge, a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della corretta gestione delle risorse pubbliche.
La sentenza si inserisce nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32076/2025, richiamata dagli stessi giudici laziali, contribuendo a consolidare una linea interpretativa destinata ad avere effetti pratici su numerosi procedimenti ancora pendenti.
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