Il controllo di proporzionalità della pena è uno degli esercizi più delicati che la Corte costituzionale è chiamata a compiere: verificare se la severità di una sanzione penale sia coerente con la gravità del fatto, senza sostituirsi alle scelte di politica criminale che restano prerogativa del legislatore. In questo perimetro rientra la sentenza con cui la Consulta si è pronunciata sulle pene previste per chi, favorendo l’ingresso irregolare di migranti, ne causa la morte o lesioni gravi.
La questione arrivava dal Tribunale di Siracusa, chiamato a giudicare un caso legato al trasporto via mare di trentaquattro migranti: nella collisione dell’imbarcazione con una motovedetta intervenuta in soccorso erano morte tre persone e altre dieci erano rimaste ferite. Il giudice dubitava della legittimità costituzionale dell’articolo 12-bis del testo unico sull’immigrazione, introdotto nel 2023 dal decreto-legge 20/2023, il cosiddetto “decreto Cutro”, e convertito dalla legge 50/2023, che punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi favorisce l’ingresso irregolare quando ne derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone o la morte di una persona insieme a lesioni gravi o gravissime di altre.
La Corte ha riconosciuto che il legislatore ha scelto «una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza», ma ha escluso che questa sia manifestamente sproporzionata. Il reato, ha osservato, seleziona «solamente condotte di notevole gravità»: presuppone che il trasporto esponga le persone a pericolo per la vita o l’incolumità, o le sottoponga a trattamenti inumani o degradanti, e che ne derivino morte o lesioni gravi di più vittime. La norma, per la Consulta, tutela non soltanto l’ordinata gestione dei flussi migratori, ma «anche, e soprattutto, la vita e l’integrità fisica dei migranti» coinvolti nel traffico illecito.
Un passaggio della sentenza riguarda la figura del cosiddetto migrante scafista non trafficante: il migrante estraneo all’organizzazione criminale a cui viene affidata occasionalmente la conduzione del mezzo. La Corte ha ricordato che l’ordinamento prevede già strumenti per graduare la sua responsabilità, dallo stato di necessità, quando la persona è costretta ad assumere quel ruolo per violenze, minacce o per sottrarsi a condizioni degradanti, fino alle attenuanti per il contributo di minima importanza o per la soggezione psicologica verso i trafficanti.
Respinta anche la censura basata sul confronto con l’omicidio volontario, ritenuto un termine di paragone non pertinente. La pena di vent’anni prevista dalla norma si applica infatti alla morte di più persone, oppure alla morte di una persona accompagnata da lesioni gravi ad altre: un’ipotesi che avrebbe semmai dovuto essere confrontata con l’omicidio volontario plurimo o con l’omicidio in concorso con le lesioni. Dichiarate infine inammissibili, per difetto di motivazione, le censure sul divieto di bilanciamento tra circostanze e sulla mancanza di un’attenuante per i fatti di lieve entità.
Restano comunque aperti alcuni fronti, segnalati dalla stessa Corte come inammissibili solo per un difetto di motivazione nel giudizio principale, non nel merito: la disciplina del bilanciamento delle circostanze e l’assenza di un’attenuante specifica per le condotte meno gravi sono temi su cui il legislatore, o una futura questione meglio argomentata, potranno tornare. Per gli operatori del diritto penale, il criterio ora fissato dalla Consulta si applicherà intanto anche agli altri giudizi pendenti sulla stessa fattispecie.
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