8 Giugno 2026 - La sentenza

Patrocinio a spese dello Stato: compenso dovuto anche per la fase introduttiva del processo penale

La Cassazione chiarisce che all’avvocato spetta il compenso per la fase introduttiva del processo penale ogni volta che abbia partecipato all’instaurazione del giudizio e svolto attività funzionali all’apertura del contraddittorio, anche in assenza di atti scritti, con poche udienze o in procedimenti di breve durata

La presenza del difensore e le attività svolte per consentire l’avvio del contraddittorio sono sufficienti a giustificare il riconoscimento del compenso relativo alla fase introduttiva del processo penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16946 del 30 maggio 2026, intervenendo in una controversia riguardante la liquidazione dei compensi nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

La vicenda nasce dalla richiesta di un avvocato che aveva assistito un imputato ammesso al beneficio. Il procedimento si era concluso rapidamente, nell’arco di due udienze, con una sentenza di non luogo a procedere. Nella liquidazione del compenso, tuttavia, il Tribunale aveva escluso la remunerazione della fase introduttiva, riconoscendo soltanto le altre attività difensive svolte nel corso del giudizio.

Dopo il rigetto dell’opposizione proposta dal professionista, la questione è arrivata davanti alla Suprema Corte, che ha accolto il ricorso fornendo importanti chiarimenti interpretativi sui parametri forensi.

Secondo i giudici di legittimità, il decreto ministeriale n. 55 del 2014 prevede che i compensi vengano determinati distinguendo le diverse fasi del procedimento: studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria e decisionale. L’elenco delle attività indicato dalla normativa per ciascuna fase non deve però essere considerato esaustivo, bensì meramente esemplificativo.

La Cassazione evidenzia che nella fase introduttiva rientrano tutte le attività strettamente collegate all’avvio del processo e alla costituzione del contraddittorio, comprese richieste, osservazioni, istanze e opposizioni formulate anche verbalmente. Non assume rilievo, pertanto, il numero delle udienze celebrate, la durata particolarmente breve del procedimento o l’assenza di atti scritti depositati dal difensore.

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