La durata irragionevole dei processi continua a rappresentare uno dei nodi più delicati del sistema giudiziario italiano, ma la possibilità di ottenere un’equa riparazione non può essere esclusa soltanto sulla base delle dimensioni economiche della parte coinvolta. È quanto ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31809 del 5 dicembre 2025, intervenendo sul tema dell’indennizzo previsto dalla legge Pinto per le cosiddette “cause-lumaca”.
La vicenda nasce dal ricorso di due società che avevano chiesto il riconoscimento dell’equa riparazione a seguito della durata eccessiva di una procedura fallimentare. In primo grado era stato riconosciuto un indennizzo di 3.200 euro per ciascuna impresa, ma la Corte d’appello aveva successivamente revocato il beneficio ritenendo che i crediti vantati – pari a circa 36 mila e 19 mila euro – fossero marginali rispetto al patrimonio e al fatturato delle società interessate.
La Cassazione ha però censurato questa impostazione, chiarendo che la valutazione sull’eventuale “irrilevanza” della pretesa economica non può basarsi esclusivamente sulla solidità patrimoniale del soggetto che agisce. Secondo i giudici, esiste anzitutto un parametro oggettivo: il valore della controversia deve essere confrontato con la soglia minima individuata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, convenzionalmente fissata in 500 euro.
Solo dopo questa verifica può eventualmente entrare in gioco un ulteriore criterio soggettivo, relativo alle condizioni economiche delle parti. In altre parole, il patrimonio dell’impresa non può diventare l’unico elemento per negare il ristoro previsto per l’eccessiva durata del processo.
L’ordinanza assume particolare rilievo anche per il mondo professionale e forense, perché riafferma un principio di equilibrio tra efficienza della giustizia e tutela concreta dei diritti. La Suprema Corte evidenzia infatti che crediti di importo significativo non possono essere considerati “bagatellari” soltanto perché incidono in misura ridotta sul volume d’affari di grandi aziende.
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