Nel processo penale telematico l’errore nell’individuazione della casella PEC può costare molto caro. Lo ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 77, depositata ieri 14 maggio 2026, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione inviata a un indirizzo PEC diverso da quello ufficialmente previsto.
La vicenda nasce dal regime transitorio introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, che consente il deposito telematico di determinati atti processuali penali, comprese le impugnazioni relative a misure cautelari personali o reali, purché la trasmissione avvenga verso gli indirizzi inseriti negli elenchi ufficiali predisposti dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.
Secondo la Consulta, il sistema non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, poiché le regole di accesso al deposito telematico sono definite in modo chiaro e prevedibile. L’utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello indicato negli elenchi ufficiali comporta quindi l’inammissibilità dell’impugnazione, anche se l’atto arriva comunque entro i termini all’ufficio giudiziario competente.
La pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale che negli ultimi mesi aveva registrato orientamenti differenti. Alcune decisioni della Cassazione avevano infatti ritenuto sanabile l’errore nel deposito telematico, mentre altre avevano optato per una linea più rigorosa. A dirimere il contrasto erano già intervenute le Sezioni Unite penali con la sentenza n. 6565 del 18 febbraio 2026, affermando il principio secondo cui l’impugnazione inviata a una PEC non compresa nell’elenco DGSIA deve considerarsi inammissibile.
La Corte costituzionale ha sostanzialmente confermato questo orientamento, introducendo però un’importante precisazione: l’atto può considerarsi valido se la cancelleria che lo ha ricevuto erroneamente provvede, entro i termini di legge, a inoltrarlo telematicamente all’indirizzo corretto, preservando così quella che viene definita “continuità digitale” del procedimento.
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