Una pronuncia destinata a incidere in modo concreto sulla pratica professionale chiarisce i confini degli obblighi antiriciclaggio a carico dei notai. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 765 del 20 marzo 2026, ha stabilito che non può essere richiesto al professionista di assumere un ruolo investigativo autonomo nell’ambito delle verifiche previste dal Decreto Legislativo 231/2007.
Il principio affermato segna un punto fermo: l’adeguata verifica della clientela e l’eventuale segnalazione di operazioni sospette non implicano l’obbligo di svolgere indagini ulteriori rispetto alle informazioni già disponibili. In particolare, viene esclusa la necessità di consultare banche dati esterne, effettuare ricerche online o utilizzare strumenti informativi aggiuntivi non direttamente connessi all’attività professionale.
La decisione interviene in un contesto in cui, negli ultimi anni, si è assistito a un progressivo ampliamento degli obblighi di collaborazione attiva, spesso interpretati in senso estensivo. La Corte, invece, riporta l’attenzione su un criterio di equilibrio: il dovere di segnalazione deve essere valutato sulla base degli elementi concretamente acquisiti durante lo svolgimento dell’incarico, senza trasformarsi in un onere generalizzato di indagine.
Particolarmente rilevante è il chiarimento sulla nozione di “sospetto”. Secondo i giudici, non può essere costruita su valutazioni astratte o su elementi desunti ex post, ma deve fondarsi su un giudizio di ragionevole prevedibilità, ancorato alle informazioni effettivamente disponibili al momento della prestazione professionale.
La vicenda nasce dall’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un notaio, accusato di non aver segnalato operazioni ritenute anomale, tra cui aumenti di capitale con sovrapprezzo effettuati in tempi ravvicinati e con risorse di provenienza estera. L’Amministrazione aveva individuato diversi indici di anomalia, tra cui la rilevanza degli importi e la presunta incoerenza con il profilo economico del soggetto coinvolto.
La Corte ha però ritenuto che tali elementi non potessero automaticamente tradursi in un obbligo di segnalazione, ribadendo che la valutazione deve essere condotta ex ante e nei limiti delle conoscenze accessibili al professionista.
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