18 Marzo 2026 - Professione

Gestione separata INPS: non basta il reddito, conta l’abitualità dell’attività professionale

Una recente ordinanza della Cassazione chiarisce quando scatta l’obbligo contributivo per avvocati e altri professionisti iscritti all’albo ma non coperti da Cassa: decisivo è il carattere abituale dell’attività, non solo la soglia dei 5.000 euro

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, interviene su un tema di grande interesse per i professionisti iscritti agli albi, offrendo un chiarimento importante in materia previdenziale: l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non dipende esclusivamente dal reddito prodotto, ma dalla natura dell’attività svolta.

Il principio: centralità dell’abitualità

Secondo la Suprema Corte, gli avvocati – così come altri professionisti, tra cui i commercialisti – sono tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS e a versare i relativi contributi quando esercitano l’attività in modo abituale, anche se non esclusivo, e producono redditi non assoggettati a contribuzione presso la Cassa professionale di riferimento.

Il punto chiave della decisione è proprio questo: ciò che rileva non è tanto l’ammontare del reddito, quanto il carattere abituale dell’attività professionale.

La soglia dei 5.000 euro: non è decisiva

La Corte precisa che il limite dei 5.000 euro annui – previsto dalla normativa per il lavoro autonomo occasionale – non può essere utilizzato come unico parametro per stabilire l’obbligo di iscrizione.

Se è vero che il mancato superamento di tale soglia può rappresentare un indizio di occasionalità, esso non è sufficiente, da solo, a escludere l’abitualità dell’attività. Il giudice deve infatti valutare il complesso degli elementi disponibili, anche attraverso presunzioni.

Diversamente, si finirebbe per far coincidere automaticamente l’obbligo contributivo con il superamento di una soglia reddituale, svuotando di significato il criterio sostanziale dell’abitualità.

La “scelta a monte” del professionista

Un passaggio particolarmente significativo dell’ordinanza riguarda la qualificazione dell’attività: l’abitualità deve essere valutata come una scelta organizzativa e professionale del soggetto, e non come una conseguenza ex post del reddito prodotto.

In altri termini, ciò che conta è l’intenzione e la modalità con cui il professionista decide di esercitare l’attività, indipendentemente dai risultati economici effettivamente conseguiti.

Il caso concreto

La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale di un’avvocata iscritta all’albo che versava esclusivamente il contributo integrativo alla Cassa forense, senza però maturare una posizione previdenziale autonoma. La decisione si inserisce in un contesto diffuso, in cui molti professionisti svolgono l’attività in forma non esclusiva e con redditi contenuti.


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