Un errore nella notifica telematica può compromettere l’intero processo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8309 del 2026, affermando che l’invio della comunicazione via Pec all’indirizzo di un avvocato omonimo del difensore domiciliatario integra una violazione grave del diritto di difesa.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’avviso relativo alla celebrazione dell’udienza di appello non era giunto al difensore di fiducia dell’imputato, ma era stato erroneamente recapitato alla casella di posta certificata di un altro professionista con lo stesso nome. L’errore ha impedito al legale incaricato di prendere parte all’udienza e di esercitare le prerogative difensive previste dal processo.
Secondo i giudici di legittimità, quando la mancata conoscenza dell’udienza deriva da un vizio di notifica che impedisce al difensore di partecipare al procedimento, si determina una lesione sostanziale del diritto di difesa. In questi casi la nullità che ne deriva è di natura assoluta e non può essere sanata.
La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la decisione adottata nel giudizio di appello, disponendo la restituzione degli atti al giudice di secondo grado affinché il processo venga celebrato nuovamente con la corretta partecipazione del difensore di fiducia.
Il principio affermato dalla Corte ribadisce l’importanza della corretta gestione delle notifiche telematiche nel processo penale. Anche un errore apparentemente formale, come l’invio a un indirizzo Pec riferibile a un professionista omonimo, può tradursi in un vulnus grave al diritto di difesa dell’imputato e rendere necessario ripetere l’intero giudizio.
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