27 Febbraio 2026 - Professione

Riforma fiscale e avvocati, cosa cambia per studi e aggregazioni: la guida aggiornata di Cassa Forense e Uncat

Dalla neutralità fiscale dei conferimenti nelle società tra avvocati al nuovo concordato preventivo biennale, fino alla rottamazione-quinquies e ai regimi forfetario e ordinario: la seconda edizione del Vademecum fotografa un sistema in profonda trasformazione

La riforma fiscale ridisegna il mercato dei servizi legali e punta con decisione sulle aggregazioni professionali. È questo il messaggio che emerge dalla seconda edizione del “Vademecum sulla Fiscalità degli Avvocati”, realizzato da Cassa Forense e dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT) e presentato a Roma ieri 26 febbraio.

La guida – aggiornata alle più recenti disposizioni della riforma fiscale e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate – offre un quadro sistematico degli adempimenti fiscali e previdenziali per gli avvocati, in qualunque forma esercitino la professione: dal regime forfetario alle società tra professionisti.

Aggregazioni professionali: conferimenti fiscalmente neutri

Una delle novità più rilevanti riguarda le operazioni di riorganizzazione degli studi legali. Dal giugno 2025, con l’introduzione dell’art. 177-bis del TUIR (D.Lgs. 192/2024), il conferimento di uno studio professionale in una società tra avvocati (STA) è fiscalmente neutro: non genera, cioè, tassazione immediata.

Il principio di neutralità si estende anche a STP, associazioni professionali, società semplici tra professionisti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimenti mortis causa e gratuiti. Il legislatore ha costruito un sistema unitario che garantisce continuità fiscale e certezza giuridica nelle riorganizzazioni.

Tra gli aspetti evidenziati dal Vademecum c’è il trattamento dell’avviamento: se già iscritto nello studio, il relativo valore fiscale si trasferisce alla società conferitaria, che può continuare ad ammortizzarlo. Restano invece escluse dal trasferimento le perdite pregresse del professionista.

La riforma, nelle intenzioni, mira a favorire l’aggregazione e la modernizzazione delle strutture professionali, anche se – come sottolineato dalla presidente di Cassa Forense, Maria Annunziata – permane una difformità di trattamento che rende ancora, in alcuni casi, più conveniente l’esercizio individuale.

Concordato preventivo biennale: adesione “collettiva”

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), rivisto dal D.Lgs. 81/2025, introduce regole più stringenti per le aggregazioni. Le sorti fiscali del singolo professionista e della struttura collettiva risultano ora strettamente connesse: si aderisce insieme oppure si resta fuori insieme.

Operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o modifiche della compagine sociale nel primo anno di concordato possono determinare l’esclusione dall’accordo con il fisco, soprattutto se comportano un aumento del numero dei soci. Inoltre, un’associazione o una STP non può accedere al CPB se non aderiscono tutti i soci che dichiarano redditi autonomi, e viceversa.

Il sistema punta dunque su coerenza e trasparenza, ma riduce i margini di flessibilità nelle riorganizzazioni.

Rottamazione-quinquies: fuori i debiti con Cassa Forense

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies, che consente di definire in via agevolata i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023, pagando solo capitale e spese, senza sanzioni e interessi.

La novità rispetto alle precedenti edizioni è l’esclusione dei crediti delle casse professionali privatizzate. Per gli avvocati, quindi, i contributi dovuti all’INPS possono rientrare nella definizione agevolata, mentre quelli dovuti a Cassa Forense restano esclusi, in virtù dell’autonomia finanziaria dell’ente.

Malattia e adempimenti: sospensione dei termini

Tra le norme meno conosciute, ma di forte impatto pratico, c’è la sospensione dei termini fiscali in caso di grave malattia del professionista, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. In presenza di un impedimento temporaneo, l’avvocato può evitare sanzioni per scadenze non rispettate, a condizione che comunichi tempestivamente l’evento agli uffici competenti via PEC o raccomandata, allegando certificazione medica e documentazione idonea.

Una tutela importante, soprattutto per chi gestisce adempimenti tributari anche per conto dei clienti.

Regime forfetario e ordinario: cosa cambia

Sul fronte del regime forfetario, restano confermati i principali limiti: 85.000 euro di ricavi (con uscita immediata oltre i 100.000) e 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente compatibili anche per il 2026. Dal 2025 i rimborsi spese non concorreranno più alla formazione del reddito, mentre resta obbligatoria la fatturazione elettronica.

Per il regime ordinario, il D.Lgs. 192/2024 modifica l’art. 54 del TUIR introducendo un principio di “onnicomprensività”: dal 2025 il reddito professionale è determinato su tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo. I rimborsi spese analiticamente riaddebitati al cliente non costituiscono più reddito e non sono soggetti a ritenuta, ma diventano indeducibili per il professionista.

Particolare attenzione va posta alle spese di vitto, alloggio e trasporto (taxi, NCC): con il D.L. 84/2025 l’esclusione dal reddito e la deducibilità sono subordinate all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Dal 2026 aumenta inoltre il limite di deducibilità per la previdenza complementare, che sale a 5.300 euro annui. Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza consente infine di destinare alla contribuzione modulare volontaria una quota compresa tra l’1% e il 20% del reddito.


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