L’intelligenza artificiale non “firma” lettere di licenziamento, ma può incidere sugli assetti organizzativi delle imprese. È questo il punto emerso da una recente pronuncia del Tribunale di Roma (sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025), che ha ritenuto legittima la soppressione di una posizione lavorativa nell’ambito di una riorganizzazione interna in cui erano stati introdotti anche strumenti basati su AI.
Il caso riguardava una professionista impiegata come graphic designer in una società attiva nel settore della cybersecurity. In un contesto di riduzione dei costi e ridefinizione dei processi, l’azienda aveva centralizzato alcune funzioni e adottato nuove tecnologie per aumentare l’efficienza operativa. Tra queste, sistemi digitali avanzati che hanno contribuito a rendere non più necessaria la posizione occupata dalla dipendente.
Il giudice ha valutato la vicenda alla luce dei principi consolidati in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: effettiva esigenza economico-organizzativa, nesso causale tra riorganizzazione e soppressione del posto, impossibilità di ricollocazione del lavoratore in altre mansioni compatibili. In questo quadro, l’intelligenza artificiale non è stata considerata la causa diretta del recesso, bensì uno degli strumenti utilizzati nell’ambito di una più ampia ristrutturazione.
La decisione non introduce quindi scorciatoie legate alla tecnologia, né attenua le garanzie previste dall’ordinamento. I criteri restano quelli tradizionali, analoghi a quelli applicati negli anni in cui l’informatizzazione degli uffici ha progressivamente sostituito attività manuali o ripetitive.
Ciò che cambia è il contesto. In un mercato del lavoro già caratterizzato da fragilità strutturali, l’adozione di soluzioni tecnologiche evolute può accelerare i processi di razionalizzazione e concentrazione delle funzioni. Il principio del repêchage – ossia l’obbligo di verificare la possibilità di ricollocazione interna – continua a rappresentare un presidio fondamentale, ma si scontra spesso con organici ridotti e con limitate opportunità di riqualificazione professionale.
La pronuncia romana non attribuisce “responsabilità giuridica” all’algoritmo. Segna però un passaggio simbolico: l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella quotidianità del contenzioso del lavoro. La questione non è più se l’innovazione inciderà sull’occupazione, ma come accompagnarla con politiche di formazione, aggiornamento e tutela che evitino di trasformare l’efficienza tecnologica in un fattore di esclusione sociale.
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