Con il decreto ministeriale n. 206 del 30 dicembre 2025, il Ministero della Giustizia interviene nuovamente sul percorso di attuazione del processo penale telematico, introducendo ulteriori deroghe all’utilizzo esclusivo del canale digitale. L’obiettivo dichiarato resta quello di una giustizia più efficiente e accessibile, ma il quadro che emerge è ancora caratterizzato da regimi differenziati e da un sistema che procede, di fatto, su due binari.
Le nuove scadenze
Il decreto consente, fino al 31 marzo 2026, il deposito anche con modalità non telematiche degli atti relativi alle impugnazioni in materia di misure cautelari e sequestri, sia per gli uffici giudiziari sia per gli avvocati.
Per magistrati e cancellerie è inoltre prorogata fino al 30 giugno 2026 la possibilità di utilizzare modalità tradizionali per gli atti legati alle intercettazioni, ritenuti particolarmente sensibili e non ancora adeguatamente tutelati sotto il profilo informatico.
Una scelta comprensibile sotto il profilo della sicurezza, ma che riporta in primo piano una questione strutturale: mentre per gli uffici interni le deroghe risultano ampie e reiterate, per i difensori restano limitate, nonostante l’urgenza e i termini di decadenza che spesso caratterizzano gli atti difensivi.
Un percorso a tappe
Il processo penale telematico nasce nel periodo pandemico come leva di modernizzazione collegata agli obiettivi del PNRR. Già il primo regolamento attuativo aveva però introdotto un sistema non uniforme, prevedendo obblighi stringenti per la difesa e maggiori margini di flessibilità per magistrati e cancellerie.
L’esperienza applicativa ha mostrato presto i limiti tecnologici del sistema, imponendo una serie di correttivi e regimi transitori. Dal 1° gennaio 2025 il deposito telematico è divenuto formalmente obbligatorio per la maggior parte degli atti diretti a Procure e tribunali, ma accompagnato da deroghe selettive che hanno mantenuto il doppio canale operativo.
L’obbligo generalizzato per tutti gli uffici giudiziari resta ora fissato al 1° gennaio 2027.
Il processo penale telematico non entra ancora a regime: il Ministero della Giustizia proroga le deroghe, conferma il doppio binario e rinvia l’obbligo pieno al 1° gennaio 2027.
L’impatto per la difesa
Dal punto di vista degli avvocati, il passaggio al digitale non è stato neutro. Il rischio tecnologico – malfunzionamenti, ritardi di accettazione, incertezze sul momento perfezionativo del deposito – ricade prevalentemente sulla parte privata. Un errore informatico può tradursi in una perdita definitiva di diritti, aggravata da orientamenti giurisprudenziali particolarmente rigorosi.
Non mancano però segnali di riequilibrio: la Corte di Cassazione ha recentemente valorizzato il corretto invio dell’atto da parte della difesa, riconducendo le disfunzioni del sistema informatico alla sfera di responsabilità dell’amministrazione.
Il monitoraggio
Il decreto di dicembre introduce anche un meccanismo di controllo continuo: il direttore generale per i servizi applicativi dovrà trasmettere con cadenza mensile al Comitato tecnico-scientifico una relazione sull’andamento dei depositi, sull’operatività dei sistemi e sulle criticità riscontrate.
Un passaggio cruciale, che potrebbe trasformare la fase transitoria in un’occasione di reale assestamento del processo penale telematico, evitando che l’innovazione digitale si traduca in un ulteriore fattore di diseguaglianza tra gli attori del processo.
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