Il procedimento speciale previsto per il recupero degli onorari degli avvocati continua a essere terreno di confronto giurisprudenziale. Con due decisioni ravvicinate, depositate il 7 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha precisato quando il rito “veloce” si applica e quando, invece, deve essere escluso.
Con la sentenza n. 354, la Suprema corte ha chiarito che la domanda proposta dall’avvocato contro il proprio cliente per ottenere il pagamento di spese e compensi deve seguire il rito speciale disciplinato dall’articolo 14 del decreto legislativo 150/2011, anche nel caso in cui il cliente contesti l’esistenza stessa del rapporto professionale o l’an debeatur. La presenza di contestazioni sul fondamento del credito, dunque, non è sufficiente a far venir meno l’applicazione del procedimento speciale previsto dall’articolo 28 della legge 794/1942.
Secondo la Cassazione, solo in presenza di una domanda proposta dal cliente che ampli l’oggetto del giudizio – ad esempio una riconvenzionale, una compensazione o un accertamento pregiudiziale – occorre valutare il rito da applicare. Se la domanda rientra nella competenza del giudice adito e si presta a un’istruttoria sommaria, potrà essere trattata insieme a quella dell’avvocato con il rito sommario; diversamente, dovrà essere separata e trattata con il rito ordinario a cognizione piena. Qualora, invece, la domanda del cliente esorbiti dalla competenza del giudice investito del procedimento speciale, trovano applicazione le regole del Codice di procedura civile sullo spostamento della competenza.
La Corte ha inoltre precisato che il rito speciale resta applicabile anche quando il cliente eccepisca di aver già provveduto al pagamento degli onorari, confermando così l’ampia portata della “corsia preferenziale” prevista per le controversie sui compensi.
Di segno complementare è la sentenza n. 356, con cui la Cassazione ha però delimitato l’ambito oggettivo di applicazione del rito speciale. Secondo i giudici di legittimità, la procedura accelerata è utilizzabile solo per i compensi relativi ad attività svolte in giudizi civili o per prestazioni strettamente collegate alla difesa o alla rappresentanza giudiziale civile, in quanto attività strumentali o complementari a quella processuale.
Restano invece escluse dal rito speciale le controversie relative ad attività stragiudiziale civile, nonché quelle concernenti compensi maturati in ambito penale, amministrativo o davanti a giudici speciali. In tali ipotesi, il recupero degli onorari dovrà avvenire attraverso i procedimenti ordinari.
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