Milano – Una pagina di tracciamento online non basta, ma il tracciato informatico ufficiale di Poste Italiane sì. Con la sentenza n. 1305/25/2025, depositata il 19 maggio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha chiarito che la notifica di un avviso di liquidazione può dirsi validamente perfezionata per compiuta giacenza quando l’ufficio produce il documento estratto dal sistema informatico postale, che descrive l’attività del portalettere e l’avvenuto deposito dell’avviso nella cassetta del destinatario.
Il caso
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, sostenendo che l’atto presupposto – l’avviso di liquidazione – non fosse mai stato notificato. In primo grado il giudice gli aveva dato ragione, osservando che l’amministrazione si era limitata a produrre la stampa della tracciatura online della raccomandata, priva di valore probatorio perché non attestava l’inserimento dell’avviso di giacenza.
L’ufficio ha fatto appello, spiegando di avere effettuato la notifica con raccomandata ordinaria, con due tentativi di consegna andati a vuoto e con l’inserimento in cassetta degli avvisi di giacenza. A sostegno ha depositato il tracciato informatico dettagliato della spedizione, generato da Poste Italiane.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno accolto l’appello. Hanno ricordato che, secondo giurisprudenza costante della Cassazione (tra cui ordinanza n. 37148/2021), la cartella di pagamento deve essere preceduta dall’avviso di liquidazione. La validità di quest’ultimo dipende quindi dall’esito della notifica.
Il collegio ha ritenuto sufficiente e idonea la prova prodotta in appello: il tracciato informatico non solo riporta il percorso della raccomandata, ma attesta in modo puntuale l’attività svolta dal portalettere, compreso il deposito dell’avviso nella cassetta postale. Tale documento è stato ritenuto ammissibile anche in fase di appello, ai sensi dell’articolo 58 del Dlgs 546/1992.
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