Con ordinanza n. 29749/2019 pubblicata il 15 novembre 2019 la Cassazione ha corretto la precedente 24160/2019 cancellando la frase relativa alla mancanza di validità del registro INI-PEC ai fini della regolarità dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le notifiche pec.
La correzione riguarda la seguente frase:
«questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo pec […] e a un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI-PEC, elenco che […] è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro REGINE e non sal pubblico registro INI-PEC” […]»
Convertita in:
«questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo pec […] e a un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI-PEC»
Il riferimento alla precedente ordinanza e alla presunta invalidità del registro INIPEC sono quindi stati eliminati.
LA MANCATA VALIDITÀ DEL REGISTRO INI-PEC
La dichiarazione di invalidità di INI-PEC ha comportato un problema non da poco, poiché è nel registro INI-PEC che sono contenuti gli indirizzi di posta elettronica certificata di aziende e società.
Inoltre, tale invalidità si poneva in contrasto con quanto indicato nel CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale, e nel DL. 179/2012, che indicano chiaramente come pubblici elenchi validi ai fini delle notifiche pec:
- – il registro PP.AA,
- – il Registro Imprese,
- – il Reginde,
- – l’INI-PEC.
L’incoerenza mostrata dalle ordinanze aveva sollevato diverse perplessità tra gli avvocati, spingendo il presidente del CNF, Avv. Mascherin, a inviare una nota al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Dott. Giovanni Mammone, in cui sottolineava l’inadeguatezza dell’ordinanza 29749/2019 e i problemi che questa avrebbe potuto generare.
La Cassazione ha ascoltato tali perplessità e ha corretto la sua stessa ordinanza per «evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso».
Dopo aver riconosciuto espressamente l’errore materiale contenuto nell’ordinanza 29749/2019, la Cassazione ha preannunciato che un simile procedimento di correzione di errore materiale verrà applicato anche alla sentenza 3709/ 2019, che per prima aveva suggerito l’inadeguatezza delle notifiche pec verso indirizzi tratti dal registro INI- PEC.
Scopri la PEC di Servicematica
———-
LEGGI ANCHE:
Gli indirizzi PEC tratti dal registro INI-PEC sono validi ai fini delle notifiche?
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Avvocati: la prescrizione civilistica non cancella l’illecito deontologico
Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che l’estinzione del diritto in sede civile non annulla la responsabilità disciplinare
Lavoro sportivo: nuove regole per le società e le associazioni sportive. Il ciclo di convegni
La Sezione Genovese dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Genova, organizza un ciclo di convegni dedicati alla riforma dello…
Ceto medio in affanno: il sogno di un futuro migliore si cerca altrove
Un’indagine Censis-Cida fotografa le difficoltà e le aspirazioni del ceto medio: troppe tasse, welfare insufficiente e poche prospettive spingono sempre più giovani e famiglie a…
