Si riaccende il dibattito sui confini della privacy nei luoghi di lavoro. Con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’installazione di una telecamera nascosta, non segnalata e senza autorizzazione sindacale o ispettiva, è lecita quando il suo impiego è mirato ad accertare gravi condotte illecite ai danni dell’azienda e non comporta un controllo sistematico dei dipendenti.
Il quadro normativo e la deroga per i controlli difensivi
In linea generale, l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta l’uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa. Il divieto, tuttora penalmente sanzionato dall’art. 171 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), si fonda sulla tutela della riservatezza del personale. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che tale disciplina non si applica ai controlli difensivi, ossia a quei controlli finalizzati esclusivamente alla protezione del patrimonio aziendale.
Secondo i giudici, non si configura violazione di legge quando la telecamera è destinata a verificare condotte fraudolente e il suo utilizzo rimane circoscritto al tempo necessario per accertare il sospetto. Diverso sarebbe il caso di un impianto volto a monitorare continuativamente la prestazione lavorativa, che resterebbe illegittimo.
Il principio affermato dalla Cassazione
Il diritto alla privacy del lavoratore, sottolinea la sentenza, cede di fronte alla necessità di prevenire o reprimere illeciti che possano arrecare danno all’azienda. In questo contesto, la videosorveglianza non è considerata uno strumento di controllo a distanza, ma una misura di tutela. Di conseguenza, le prove acquisite attraverso questo tipo di dispositivo restano utilizzabili in giudizio.
Cosa cambia per le imprese
La decisione rappresenta un punto fermo per i datori di lavoro, spesso in bilico tra il rischio di violare la normativa sulla privacy e la necessità di difendersi da furti o frodi interne. Il messaggio della Suprema Corte è chiaro: i controlli difensivi sono legittimi se proporzionati, mirati e limitati nel tempo, a condizione che non sfocino in un monitoraggio generalizzato della vita lavorativa.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Trattamento dei dati giudiziari. Il Garante approva il decreto ministeriale
Il Garante Privacy ha espresso parere positivo a proposito del decreto del Ministero della Giustizia sul trattamento dei dati giudiziari. I dati giudiziari relativi a…
PagoPA, la piattaforma che agevola le PA ma complica la vita ai cittadini
Costi nascosti, mancanza di dati chiave nelle ricevute e impossibilità di ricostruire i pagamenti dopo anni: ecco perché il sistema PagoPA, nato per semplificare, rischia…
Affidamento condiviso paritetico: orientamenti di Brindisi
Dalla puglia una documentazione che completa e avvia i principi emanati 4 anni fa Partendo dai princìpi già introdotti nel corso del 2017, il Tribunale…

