Una nuova pronuncia della Corte di Cassazione contribuisce a definire i confini procedurali nel processo penale minorile, distinguendo con nettezza tra i presupposti richiesti per il giudizio immediato e quelli per il giudizio direttissimo a carico di imputati minorenni. Con la sentenza n. 25577/2025, la Suprema Corte ha ribadito che nel rito immediato non è necessario un preventivo accertamento sulla personalità del minore, purché venga comunque valutato se il procedimento possa arrecare un grave pregiudizio alle esigenze educative del ragazzo.
Il nodo interpretativo
La questione è sorta a seguito del rigetto, da parte del Gip, di una richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero nei confronti di un minorenne. Secondo il giudice, il Pm avrebbe dovuto prima svolgere gli accertamenti previsti dall’articolo 9 del DPR 448/1988, norma che impone di raccogliere informazioni sulla personalità, le condizioni familiari e sociali del minore per verificarne imputabilità e responsabilità.
Tuttavia, come precisa la Cassazione, questo adempimento riguarda esclusivamente il giudizio direttissimo e non il rito immediato, che impone un diverso tipo di verifica: accertare che la celebrazione del processo in forma accelerata non comprometta gravemente le esigenze educative del minore, come stabilito dall’articolo 25, comma 2-ter, del codice di procedura penale minorile.
La decisione della Suprema Corte
La sentenza chiarisce dunque che non è errata la decisione con cui il Gip, pur rigettando l’istanza di giudizio immediato, lo abbia fatto non per l’omessa valutazione della personalità del minore, ma per la mancanza della verifica, invece necessaria, sull’eventuale pregiudizio alle esigenze educative.
In questo senso, il diniego non è abnorme: né sotto il profilo strutturale, perché il controllo sull’ammissibilità dell’istanza di rito immediato rientra nelle prerogative del giudice per le indagini preliminari, né funzionale, poiché non blocca il procedimento né costringe all’adozione di un atto nullo.
Il ruolo del pubblico ministero
Pur non essendo obbligato, in sede di richiesta di giudizio immediato, a svolgere gli accertamenti di cui all’articolo 9 del DPR 448/1988, il pubblico ministero potrà comunque effettuarli nell’interesse del minore e dell’effettiva tutela delle sue condizioni personali e sociali. In ogni caso, potrà ripresentare l’istanza di giudizio immediato integrandola con la valutazione prescritta dall’articolo 25, comma 2-ter, relativa all’impatto del processo sulle esigenze educative del ragazzo.
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