Una riforma attesa da anni e ora finalmente realtà: con l’approvazione definitiva del disegno di legge n. 1308, il Senato della Repubblica ha sancito un cambio di paradigma nella tutela giuridica degli animali. La Legge Brambilla, dal nome della promotrice Michela Vittoria Brambilla, riconosce per la prima volta in modo esplicito gli animali come esseri senzienti, titolari di una tutela autonoma e non più subordinata al “sentimento umano” nei loro confronti.
Si tratta di un passo storico per l’Italia, che aggiorna il proprio impianto normativo a una sensibilità etica e giuridica ormai diffusa in Europa e recepita da tempo dalla giurisprudenza.
Dal sentimento umano ai diritti degli animali
La filosofia della nuova legge, come sottolineato in aula dal relatore senatore Manfredi Potenti, segna la transizione da una tutela indiretta — legata alla lesione del sentimento umano — a una tutela diretta degli animali come soggetti di diritto. Un principio già affermato da recenti pronunce di merito e di legittimità, ora definitivamente recepito nel Codice penale.
Sanzioni più severe e nuove fattispecie di reato
Il cuore della riforma sta nell’inasprimento delle pene per i reati già previsti dal Codice penale e nell’introduzione di nuove figure di illecito. Tra le principali modifiche:
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Uccisione di animali (Art. 544-bis): reclusione da sei mesi a tre anni e multa fino a 30.000 euro, che sale a quattro anni di carcere e 60.000 euro di multa in caso di sevizie o sofferenze prolungate.
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Maltrattamento di animali (Art. 544-ter): pena della reclusione da sei mesi a due anni e multa, ora obbligatoriamente cumulativa.
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Combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies): innalzata la pena da due a quattro anni, con multa da 50.000 a 160.000 euro.
Si aggiungono nuove fattispecie come l’allevamento e l’addestramento per combattimenti e le scommesse sui combattimenti.
Aggravanti e strumenti procedurali innovativi
La legge introduce inoltre nuove aggravanti, tra cui la commissione dei reati alla presenza di minori, nei confronti di più animali o la diffusione via internet di immagini di maltrattamenti.
Sul piano procedurale, il nuovo articolo 260-bis c.p.p. disciplina il sequestro, la confisca e l’affidamento degli animali, mentre un’ulteriore novità è rappresentata dal divieto di abbattimento o alienazione degli animali coinvolti in procedimenti penali.
Più tutele anche per gli animali d’affezione
Particolare attenzione è dedicata agli animali da compagnia: divieto di detenzione a catena, pene più severe per il traffico illecito e il divieto commerciale di pellicce e pelli di gatto.
Infine, l’abbandono di animali (art. 727 c.p.) vede innalzata la sanzione minima da 1.000 a 5.000 euro.
Una riforma attesa, ma non senza criticità applicative
La legge rappresenta un rafforzamento dell’effetto deterrente e un adeguamento ai principi già affermati dalla Cassazione. Restano però delle sfide: dalla gestione degli animali confiscati, al coordinamento tra forze di polizia, fino alla formazione degli operatori giudiziari e amministrativi.
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