Nuovo stop della Cassazione al cosiddetto patto di quota lite, l’accordo con cui il compenso dell’avvocato viene parametrato direttamente all’esito economico della causa. Con l’ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025, le Sezioni Unite hanno chiarito ancora una volta che questo tipo di accordo è contrario alla legge e ai principi che regolano la professione forense.
Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’avvocato può certamente concordare con il cliente un compenso calcolato in percentuale sul valore dei beni o degli interessi oggetto del giudizio. Tuttavia, ciò che resta vietato è la pattuizione di un onorario legato in maniera diretta al risultato concreto ottenuto al termine del processo, come una quota sull’importo eventualmente riconosciuto al cliente in caso di vittoria.
Alla base di questo divieto c’è l’esigenza di salvaguardare la dignità della professione forense e di evitare una commistione di interessi tra avvocato e cliente. La legge, infatti, mira a mantenere il legale equidistante rispetto agli esiti della causa, impedendo che il rapporto professionale si trasformi in una sorta di società d’affari, in cui l’avvocato partecipi agli utili o alle perdite del cliente.
La pronuncia richiama il combinato disposto del terzo e quarto comma dell’articolo 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), norma che ribadisce la necessità di evitare il coinvolgimento diretto del legale nel risultato pratico della controversia.
Si tratta di un principio che le Sezioni Unite hanno voluto rimarcare con forza, alla luce delle numerose prassi e intese, soprattutto in materia di contenziosi risarcitori, che negli ultimi anni hanno tentato di aggirare il divieto.
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