ROMA – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12981/2025, ha fatto chiarezza su un aspetto cruciale in materia di contenzioso tributario: la validità della notifica delle cartelle di pagamento in caso di difformità tra la copia della relata rilasciata al notificante e quella consegnata al contribuente.
Spesso si verifica che la copia in possesso dell’ufficio sia completa e regolare, mentre quella destinata al contribuente risulti illeggibile o addirittura priva di annotazioni sulla relata di notifica. In questi casi, la Suprema Corte ha stabilito che l’irritualità della notificazione può essere eccepita dal contribuente non per ottenere un annullamento automatico dell’atto, ma per far valere la decadenza dell’amministrazione o la prescrizione dell’azione, oppure per dimostrare la tempestività della propria impugnazione.
Un punto chiave dell’ordinanza riguarda proprio il termine per impugnare: se al contribuente viene consegnata una copia della relata in bianco, il termine per l’impugnazione non decorre. Esso viene, di fatto, “procrastinato” fino al momento in cui l’amministrazione compirà un successivo atto nel procedimento di riscossione.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che qualora il contribuente decida comunque di impugnare la cartella, anche in ritardo, il giudice non potrà annullarla semplicemente sulla base della nullità insanabile della notifica. Questo perché la notifica non costituisce un requisito di validità intrinseca dell’atto impositivo. In tali circostanze, il giudice sarà tenuto a procedere con un esame del merito dell’impugnazione, valutando quindi la fondatezza della pretesa tributaria.
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